"nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle predette spese"