Viene formalizzata la proposta di legge annunciata qualche tempo fa dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Questa, una volta esaminata alla Camera, passerà al Senato per poi ritornare alla Camera per l'approvazione finale.
Previsto il ritiro di patente per chi fa uso del cellulare mentre è alla guida e il seggiolino con il segnalatore acustico.
Sotto la proposta con alcune tabelle aggiuntive
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FAUTTILLI
Modifiche al codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni
relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida,
di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni
acustiche dei quadricicli leggeri
Presentata il 19 giugno 2017
Onorevoli Colleghi! — Il codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è un testo
che risente più degli altri dei continui progressi tecnologici che interessano
in vario modo il settore regolato dal codice stesso. Per questo appare
inevitabile intervenire quasi di continuo, apportando modifiche che solo in
apparenza sono di minore entità rispetto a un lavoro di revisione più generale
del codice stesso, svolto già varie volte ma che sembra essere sempre
necessario. La presente proposta di legge si colloca proprio nell'alveo delle
risposte in apparenza «minori», ma in realtà importanti, ad alcuni temi che si
stanno presentando all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica.
L'articolo 1 della proposta di legge,
infatti, intende rispondere in modo certamente duro ma, si ritiene, inevitabile
alla cattiva abitudine che molti hanno di guidare parlando con il telefono
cellulare, senza usare gli accorgimenti che pure il codice stesso prevede. Per
questo appare necessario intervenire prevedendo il ritiro della patente non
appena contestata la violazione della legge e non, come attualmente accade,
solo in caso di recidiva. Si può osservare che la repressione non è mai
auspicabile, ma è anche vero che una doppia sanzione, multa e ritiro della
patente, può essere più efficace nel contrasto di un comportamento pericoloso
per chi lo compie e per coloro che rischiano di pagarne, innocenti, le
conseguenze.
L'articolo 2, invece, fa riferimento a un
tema che sempre più spesso, purtroppo, attira l'attenzione dell'opinione
pubblica, quello della tremenda dimenticanza che alcuni genitori subiscono
(perché non è certo una colpa la loro) non ricordandosi di avere in macchina un
bambino. Può sembrare assurda una «distrazione» così sconcertante ma non serve
a nulla insultare le persone che hanno subìto un dramma terribile e che nessuna
legge potrà mai punire, fosse pure giusto (e non lo si crede), quanto faranno
loro stessi per tutta la vita. Per evitare drammi del genere, però, il
legislatore può fare qualcosa, proprio utilizzando quella tecnologia che corre
più veloce di qualunque legge. Dal gennaio 2017 sono state modificate le norme
sui seggiolini obbligatori per i bambini, ma queste norme possono servire a
poco se non vi è un qualcosa che aiuti chi, per disgrazia, si trovi in una
situazione di confusione mentale tale da non ricordare di aver in auto un
bambino. Per questo la presente proposta di legge introduce l'obbligo di dotare
i seggiolini di un segnalatore acustico che avvisi, qualora l'auto sia stata
spenta e chiusa, dell'eventuale presenza del bambino in auto. Si tratterebbe di
un semplice strumento, non particolarmente costoso, che salverebbe molte vite
ed eviterebbe quei drammi di cui si è detto.
L'articolo 3 interviene per far destinare
i proventi derivati dalle multe per eccesso di velocità spettante agli enti
locali per le finalità relative al settore della strada. Non si intendono certo
limitare i diritti dei comuni e degli altri enti interessati, ma appare
evidente che utilizzare i citati proventi per fini non direttamente legati a
quelli previsti dal codice della strada non sia accettabile e debba in qualche
modo essere contrastato.
Infine, l'articolo 4 estende anche ai
quadricicli leggeri, ove non previsto, l'obbligo stabilito per alcuni veicoli
dal codice della strada e da altre disposizioni europee, nazionale e locali di
dotarsi di congegni che riducano il rumore prodotto, rumore che oggi non è di
fatto sottoposto a nessun controllo e contribuisce in maniera non certo
secondaria al fenomeno dell'inquinamento acustico.
La presente proposta di legge, come
detto, si propone interventi puntuali e non certo di sistema, ma è proprio con
questo tipo di interventi che si riesce ad agire con maggior efficienza in
favore dei cittadini.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ritiro della patente di guida).
1. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dal seguente:
«3-bis. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 161 ad euro 647 e della sospensione della
patente di guida da uno a sei mesi».
ART 173
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ATTUALE
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NUOVA
FORMULAZIONE
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Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante
la guida
1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di
determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2.
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138
comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati
di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe
le orecchie che non richiedono per il
loro funzionamento l'uso delle mani.
3.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 81,00 a € 326,00. (pagamento
entro 5 gg. € 56,70). (punti da
decurtare 5)
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161,00 a €
647,00 (pagamento entro 5 gg. € 112,70; punti da decurtare 5) ). Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione
nel corso di un biennio.
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Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante
la guida
1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze
organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di
determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2.
È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i
conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138
comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati
di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad
entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 81,00 a € 326,00. (pagamento
entro 5 gg. € 56,70). (punti da
decurtare 5)
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 161 ad euro 647 e della sospensione della patente di guida da uno a sei
mesi.
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Art. 2.
(Obbligo di segnale acustico per i seggiolini per bambini).
1.
A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i sistemi di
ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere dotati di un dispositivo, da collegare
al veicolo, con sensore di peso che sia in grado di
emettere a motore spento un segnale acustico, qualora il peso dello stesso
sistema di ritenuta sia superiore a quello previsto senza la presenza di un
bambino. Il segnale acustico cessa solo quando il peso del sistema di ritenuta
torna nei parametri originali fissati dal costruttore.
2. I
sistemi di ritenuta per bambini installati prima della data di cui al comma 1
devono essere dotati del sensore ivi previsto entro il 31
dicembre 2017.
Art. 3.
(Impiego dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei
limiti massimi di velocità).
1. All'articolo 208 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'alinea
è sostituito dal seguente: «I proventi spettanti agli enti di cui al secondo
periodo del comma 1 sono destinati esclusivamente:»;
b) alla
lettera a), le parole: «della quota» sono soppresse;
c) alla
lettera b), le parole: «della quota» sono soppresse;
d) il
secondo periodo del comma 5 è soppresso;
e) al comma
5-bis, le parole: «ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti
a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero» sono soppresse.
ART 208
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ATTUALE
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NUOVA
FORMULAZIONE
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Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo
Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello
Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni,
delle province e dei comuni.
2. I
proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80
per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini
della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello stato e per iniziative ed attività di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda
sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della
scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori.
2-bis.
Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo
195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del
bilancio dello stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo
contro l’incidentalità notturna di cui
all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con
le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i
Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli
186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell’interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina
annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate.
3-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo
delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.
4.
Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al
secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in
misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione,
di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della
quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di
proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento,
alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui
all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis
del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5.
Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.
Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del
50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis.
La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a
tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di
progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,
186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e
dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento
dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale.
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Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo
Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello
Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni,
delle province e dei comuni.
2. I
proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo
32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle
attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80
per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini
della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello stato e per iniziative ed attività di promozione della
sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda
sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della
scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per
l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori.
2-bis.
Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo
195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del
bilancio dello stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo
contro l’incidentalità notturna di cui
all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con
le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i
Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli
186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell’interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina
annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate.
3-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo
delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.
4.
I proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati
esclusivamente:
a) in
misura non inferiore a un quarto
b) in misura non inferiore a un quarto
c) ad altre finalità connesse al miglioramento
della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di
proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento,
alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui
all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo
svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a
misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis
del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5.
Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.
5-bis.
La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere
destinata
|
Art. 4.
(Norme relative all'inquinamento acustico dei quadricicli leggeri).
1. A partire dal 1°
gennaio 2018, i quadricicli leggeri, come definiti dal regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, sono tenuti, ove
non previsto, a utilizzare apparecchi che limitino le emissioni rumorose,
in conformità a quanto stabilito
dall'articolo 155 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2017
Art. 1.
(Modifica all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni sportive su strada).
Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).
Art. 3.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea).
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole).
Art. 6.
(Modifica all'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le esercitazioni di guida).
Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli immatricolati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e relativi controlli).
Art. 9.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali).
Art. 10.
(Modifica all'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rimozione dei veicoli).
Art. 11.
(Rafforzamento delle disposizioni di contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore, e in particolare contro il cosiddetto texting).
Art. 12.
(Modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).
TRATTO DA CAMERA.IT
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Sede referente - Commissione IX CommissioneSEDUTA DEL 5 LUGLIO 2017
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.
Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di
legge C. 2454, C. 3218, C. 4019, C. 4097 e C. 4555 – Adozione di un
nuovo testo unificato).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.
Michele Pompeo META, presidente e relatore,
comunica che, in quanto vertenti su identica materia, ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento ha disposto l'abbinamento dei
seguenti progetti di legge, assegnati alla IX Commissione: C. 2454 del
Consiglio regionale del Lazio: «Modifica all'articolo 172 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»
presentato il 13 giugno 2014; C. 3218, Manfred Schullian e altri:
«Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di
funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli»,
presentato il 7 luglio 2015; C. 4019, Eleonora Bechis: «Modifica
all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di installazione di dispositivi di
allarme atti a prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo di
veicoli, e disposizioni per prevenire i rischi dell'amnesia
dissociativa» presentato il 3 agosto 2016; C. 4097, del Consiglio
regionale dell'Emilia Romagna: «Modifica all'articolo 172 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»
presentato il 4 ottobre 2016; C. 4555 Fauttilli «Modifiche al codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e
cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per
bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei
quadricicli leggeri», presentato il 19 giugno 2017.
Si riserva inoltre di acquisire, nel corso della riunione
dell'Ufficio di presidenza, prevista per nella giornata odierna gli
orientamenti dei rappresentanti dei Gruppi sull'eventuale abbinamento
anche di altre proposte di legge che – pur vertenti su analoghe materie –
trattato temi che non sono stati finora oggetto di discussione.
Si riferisce, in particolare alle seguenti proposte: C. 2030,
Galati: «Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura
per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie
per lo svolgimento di tali corsi da parte dei giovani di età inferiore a
venticinque anni in possesso della medesima patente», presentato il 31
gennaio 2014; C. 3401, Matteo Bragantini e altri: «Modifiche
all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, concernenti la revisione dei veicoli a motore»,
presentato il 4 novembre 2015; C. 3669 Piazzoni e altri: «Modifica
all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli
al servizio di persone invalide», presentato il 11 marzo 2016; C. 3689,
De Lorenzis e altri: «Istituzione dei centri per la guida sicura e
modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida, di requisiti
per la conferma della validità della patente e di pubblicazione di dati
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» presentato il 22
marzo 2016; C. 3948, Ribaudo e altri: «Disposizioni concernenti i
requisiti per l'ammissione dei veicoli a motore alla revisione
periodica, Pag. 247presentato
il 29 giugno 2016, C. 4249, Grimoldi: «Modifica all'articolo 100 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, concernente le targhe dei veicoli e motoveicoli d'epoca,
presentato il 25 gennaio 2017.
Avverte quindi che il Comitato ristretto ha predisposto un nuovo
testo unificato, che è in distribuzione, di cui illustra sinteticamente i
contenuti, specificando quelli già presenti nel testo rinviato in
Commissione.
L'articolo 1 modifica l'articolo 9 del Codice della strada al fine
di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i
veicoli atipici indicati dall'articolo 59 del codice della strada.
L'articolo 2, già presente nel testo, introduce un periodo al
comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, prevedendo che con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita
la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti,
viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con
riferimento alle diverse tipologie di divieti.
L'articolo 3, già presente nel testo, in coerenza con la normativa
dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e
filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.
L'articolo 4, anch'esso già presente nel testo, prevede che
possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i
motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di
persone.
L'articolo 5, presente ma leggermente modificato rispetto al testo
licenziato per l'Assemblea, consente a tutti i proprietari di macchine
agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle
stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle
immatricolare.
L'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le
disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni
per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si
svolgano in tutte le condizioni di traffico.
L'articolo 7, già presente nel testo e soggetto a limitate
modifiche, è il più ampio contenutisticamente dell'articolato. Esso
interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno
Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico
europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis
nel codice della strada, al fine di evitare condotte fraudolente. In
particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti
alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in
uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari
detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione
delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1), si
prevedono le sanzioni da irrogare in caso di violazione di queste
disposizioni e le procedure previste (comma 2) nonché l'obbligo di
reimmatricolazione con targa italiana per i veicoli di proprietà di
imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente
che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o per un
periodo superiore a trenta giorni. In mancanza sono previste le sanzioni
e le procedure conseguenti (comma 3). Segnala che è stata introdotta,
in sede di comitato ristretto, la norma secondo la quale i veicoli
cancellati per essere riammessi alla circolazione in Italia devono
essere sottoposti ad un controllo di regolarità fiscale e, qualora
riammessi alla circolazione, devono essere mantenuti i vincoli e i
gravami esistenti al momento della cancellazione e non estinti. È stato
infine confermato il comma che rimette ad eventuali modifiche del
regolamento la predisposizione di norme di dettaglio.
L'articolo 8, anch'esso già presente nel testo, interviene sui
limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare il comma 1
aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che
trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi
dell'Unione europea. Il comma 2 prevede che i sistemi elettronici di
rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300
metri di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della
velocità.Pag. 248
L'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi
sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il
parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai
pedoni o interferisca coi percorsi tattili per i disabili visivi.
L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing.
L'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet
e dispositivi analoghi durante la guida, disponendo il raddoppio del
periodo di sospensione della patente di guida e il raddoppio dei punti
sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione
di questo divieto.
L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il
conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more
della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di
proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla
mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio.
L'articolo 13, già presente nel testo, è volto a consentire, se
espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche
in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli.
Nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a
30 km/h. Inoltre, limita i vincoli alla circolazione dei velocipedi in
mancanza di aree loro esclusivamente riservate.
L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
Conclusivamente, evidenzia che il testo è il risultato dei
contributi che sono stati presentati in sede di Comitato ristretto ad
integrazione delle disposizioni che già nel corso del primo esame della
proposta di legge erano state individuate come di particolare urgenza e
rilevanza. Resta dunque fermo l'indirizzo di realizzare un testo snello
con un numero limitato di modifiche puntuali riferite al vigente codice
della strada.
Al riguardo, ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si è
unanimemente convenuto di non inserire nel testo disposizioni
concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui
seggiolini per il trasporto sicuro dei minori e disposizioni in tema di
pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per
violazioni al Codice della strada. In quella sede è infatti maturata
l'intesa di trattare le suddette tematiche, per i profili di complessità
che esse presentano, in fase di esame degli emendamenti.
Michele DELL'ORCO
(M5S) preannuncia l'intendimento del suo
gruppo di presentare emendamenti al testo al fine di inserire in esso
disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle
sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.
Sandro BIASOTTI
(FI-PdL), preannuncia, a nome del suo
gruppo, l'intendimento di presentare emendamenti in ordine alle
questioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono
sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori, nonché in tema di
pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per
violazioni al Codice della strada.
Marco DI STEFANO
(PD) chiede lumi sul mancato inserimento nel
testo predisposto in sede di Comitato ristretto di taluni contributi
che a suo giudizio erano particolarmente qualificanti. In ogni caso, nel
riservarsi di riproporli in forma di emendamenti veri e propri,
preannuncia che intende astenersi sulla proposta di adozione del testo
base.
Michele Pompeo META, presidente e relatore,
precisa che i numerosi contributi pervenuti sono stati presi in
considerazione ed apprezzati per il loro valore. Tuttavia la loro
integrale introduzione nel testo avrebbe contraddetto la scelta unanime
di mantenere un orientamento di carattere restrittivo, per poter
licenziare un testo composto da limitati contenuti volti a condensare
poche ed essenziali modifiche del codice della strada. Ciò nella
consapevolezza che il proseguimento dell'iter del testo può essere
compromesso se Pag. 249si
costruisce una sorta di nuovo codice della strada, come si era tentato
di fare approvando la proposta di legge delega sulla riforma del
medesimo codice nel mese di ottobre del 2014, il cui esame si è arenato
presso l'omologa Commissione del Senato da quasi tre anni.
La Commissione delibera l'adozione del nuovo testo unificato
elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo
dell'esame (vedi allegato 2).
Michele Pompeo META, presidente, comunica
che sul testo base oggi adottato si svolgerà quindi la discussione e
nella riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per oggi sarà fissato
il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Michele Pompeo META, presidente,
comunica di aver nominato il deputato Paolo Gandolfi relatore per il
seguito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco, in
sostituzione del deputato Matteo Mauri, non più facente parte della IX
Commissione.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
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ALLEGATO 2
Testo unificato C.
423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A,
C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019
Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555
Fauttilli.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni sportive su strada).
1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Gli autoveicoli
stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici
di cui all'articolo 59».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la
disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o
gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo
alle diverse tipologie di divieti.».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea).
1. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di
18 m» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza
massima di 18,75 m».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone»;Pag. 252
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole).
1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine
agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici» sono sostituite
dalle seguenti: «a nome di colui che dichiari di esserne proprietario,
usufruttuario, locatario con facoltà di compera ovvero acquirente con
riserva della proprietà»;
b) il comma 4 è abrogato.
2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 293 e
294 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice
della strada, in conformità alle modifiche introdotte dal comma 1 del
presente articolo.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le esercitazioni di guida).
1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al comma 2, gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi
per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A sono autorizzati
ad esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda
posto altra persona in funzione di istruttore.»;
b) il comma 5 è soppresso.
Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli immatricolati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).
1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«Art. 132-bis. – (Controlli
e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). –
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo
residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli
immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve
essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione,
affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative
e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da
una precedente immatricolazione in Italia.
2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1,
si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue
il Pag. 253ritiro
della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni.
Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e
la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle
opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati
adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori,
compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia.
Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la
circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre
sul verbale di contestazione.
3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing)
o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica
residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di
diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in
Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel
territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa
italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro
sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si
applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra
di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è
ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per
l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data
informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di
emissione della carta stessa.
4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per
essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova
previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali
vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario,
disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo
dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e relativi controlli).
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni,
di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti
da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di
categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;».
2. Al primo periodo del comma 6-bis dell'articolo 142 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una
distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante
l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema
elettronico di rilevamento automatico della velocità».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il
seguente:
«4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui
marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite
attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non
deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i
percorsi tattili per i disabili visivi».
Art. 10.
(Modifica all'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rimozione dei veicoli).
1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Pag. 254dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing.».
Art. 11.
(Rafforzamento delle disposizioni di contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore, e in particolare contro il cosiddetto texting).
1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «ovvero di usare cuffie
sonore» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer portatili,
notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero di usare cuffie
sonore»;
b) al comma 3-bis, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi
qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di
un biennio».
2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:
Art. 173 | Comma 3 | 5 |
Comma 3-bis | 10 |
Art. 12.
(Modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).
1. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo
94, commi 2 o 4-bis, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo
92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre, in
loro assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia
semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti,
ricognitivo dei menzionati mutamenti».
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).
1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri
abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a
30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con
ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello
della marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo
precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali
verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello
integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi»;
b) al comma 9, dopo la parola: «loro» è inserita la seguente: «esclusivamente».
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
TRATTO DA CAMERA.IT