venerdì 14 luglio 2017

Presentata proposta alla Camera di modifica C.d.S.



Viene formalizzata la proposta di legge annunciata qualche tempo fa dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Questa, una volta esaminata alla Camera, passerà al Senato per poi ritornare alla Camera per l'approvazione finale.
Previsto il ritiro di patente per chi fa uso del cellulare mentre è alla guida e il seggiolino con il segnalatore acustico.
Sotto la proposta  con alcune tabelle aggiuntive 


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FAUTTILLI
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri
Presentata il 19 giugno 2017
    
Onorevoli Colleghi! — Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è un testo che risente più degli altri dei continui progressi tecnologici che interessano in vario modo il settore regolato dal codice stesso. Per questo appare inevitabile intervenire quasi di continuo, apportando modifiche che solo in apparenza sono di minore entità rispetto a un lavoro di revisione più generale del codice stesso, svolto già varie volte ma che sembra essere sempre necessario. La presente proposta di legge si colloca proprio nell'alveo delle risposte in apparenza «minori», ma in realtà importanti, ad alcuni temi che si stanno presentando all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica.
      L'articolo 1 della proposta di legge, infatti, intende rispondere in modo certamente duro ma, si ritiene, inevitabile alla cattiva abitudine che molti hanno di guidare parlando con il telefono cellulare, senza usare gli accorgimenti che pure il codice stesso prevede. Per questo appare necessario intervenire prevedendo il ritiro della patente non appena contestata la violazione della legge e non, come attualmente accade, solo in caso di recidiva. Si può osservare che la repressione non è mai auspicabile, ma è anche vero che una doppia sanzione, multa e ritiro della patente, può essere più efficace nel contrasto di un comportamento pericoloso per chi lo compie e per coloro che rischiano di pagarne, innocenti, le conseguenze.
      L'articolo 2, invece, fa riferimento a un tema che sempre più spesso, purtroppo, attira l'attenzione dell'opinione pubblica, quello della tremenda dimenticanza che alcuni genitori subiscono (perché non è certo una colpa la loro) non ricordandosi di avere in macchina un bambino. Può sembrare assurda una «distrazione» così sconcertante ma non serve a nulla insultare le persone che hanno subìto un dramma terribile e che nessuna legge potrà mai punire, fosse pure giusto (e non lo si crede), quanto faranno loro stessi per tutta la vita. Per evitare drammi del genere, però, il legislatore può fare qualcosa, proprio utilizzando quella tecnologia che corre più veloce di qualunque legge. Dal gennaio 2017 sono state modificate le norme sui seggiolini obbligatori per i bambini, ma queste norme possono servire a poco se non vi è un qualcosa che aiuti chi, per disgrazia, si trovi in una situazione di confusione mentale tale da non ricordare di aver in auto un bambino. Per questo la presente proposta di legge introduce l'obbligo di dotare i seggiolini di un segnalatore acustico che avvisi, qualora l'auto sia stata spenta e chiusa, dell'eventuale presenza del bambino in auto. Si tratterebbe di un semplice strumento, non particolarmente costoso, che salverebbe molte vite ed eviterebbe quei drammi di cui si è detto.
      L'articolo 3 interviene per far destinare i proventi derivati dalle multe per eccesso di velocità spettante agli enti locali per le finalità relative al settore della strada. Non si intendono certo limitare i diritti dei comuni e degli altri enti interessati, ma appare evidente che utilizzare i citati proventi per fini non direttamente legati a quelli previsti dal codice della strada non sia accettabile e debba in qualche modo essere contrastato.
      Infine, l'articolo 4 estende anche ai quadricicli leggeri, ove non previsto, l'obbligo stabilito per alcuni veicoli dal codice della strada e da altre disposizioni europee, nazionale e locali di dotarsi di congegni che riducano il rumore prodotto, rumore che oggi non è di fatto sottoposto a nessun controllo e contribuisce in maniera non certo secondaria al fenomeno dell'inquinamento acustico.
      La presente proposta di legge, come detto, si propone interventi puntuali e non certo di sistema, ma è proprio con questo tipo di interventi che si riesce ad agire con maggior efficienza in favore dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ritiro della patente di guida).

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
          «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 ad euro 647 e della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi».
ART 173
ATTUALE
NUOVA FORMULAZIONE
Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida   al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
        2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138 comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie  che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
        3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81,00 a € 326,00. (pagamento entro 5 gg. € 56,70).   (punti da decurtare 5)
        3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161,00 a € 647,00 (pagamento entro 5 gg. € 112,70; punti da decurtare 5) ). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida   al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
        2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138 comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie  che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
        3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81,00 a € 326,00. (pagamento entro 5 gg. € 56,70).   (punti da decurtare 5)
        3-bis.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 ad euro 647 e della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi.



Art. 2.
(Obbligo di segnale acustico per i seggiolini per bambini).

      1. A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere dotati di un dispositivo, da collegare al veicolo, con sensore di peso che sia in grado di emettere a motore spento un segnale acustico, qualora il peso dello stesso sistema di ritenuta sia superiore a quello previsto senza la presenza di un bambino. Il segnale acustico cessa solo quando il peso del sistema di ritenuta torna nei parametri originali fissati dal costruttore.
      2. I sistemi di ritenuta per bambini installati prima della data di cui al comma 1 devono essere dotati del sensore ivi previsto entro il 31 dicembre 2017.

Art. 3.
(Impiego dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti massimi di velocità).

      1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente: «I proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati esclusivamente:»;
          b) alla lettera a), le parole: «della quota» sono soppresse;
          c) alla lettera b), le parole: «della quota» sono soppresse;
          d) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;
          e) al comma 5-bis, le parole: «ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero» sono soppresse.
ART 208
ATTUALE
NUOVA FORMULAZIONE
Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
2.  I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria  e del Corpo forestale dello stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
                2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna  di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell’interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
                3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.
                4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica.
                5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
                5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
2.  I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria  e del Corpo forestale dello stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
                2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna  di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell’interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
                3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.
                4. I proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 sono destinati esclusivamente:
 a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo ed a interventi a favore della mobilità ciclistica.
                5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
                5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.


Art. 4.
(Norme relative all'inquinamento acustico dei quadricicli leggeri).
      1. A partire dal 1° gennaio 2018, i quadricicli leggeri, come definiti dal regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, sono tenuti, ove non previsto, a utilizzare apparecchi che limitino le emissioni rumorose, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 155 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285


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Sede referente - Commissione IX Commissione
SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2017

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 2454, C. 3218, C. 4019, C. 4097 e C. 4555 – Adozione di un nuovo testo unificato).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.
  Michele Pompeo META, presidente e relatore, comunica che, in quanto vertenti su identica materia, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento ha disposto l'abbinamento dei seguenti progetti di legge, assegnati alla IX Commissione: C. 2454 del Consiglio regionale del Lazio: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» presentato il 13 giugno 2014; C. 3218, Manfred Schullian e altri: «Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli», presentato il 7 luglio 2015; C. 4019, Eleonora Bechis: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di installazione di dispositivi di allarme atti a prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo di veicoli, e disposizioni per prevenire i rischi dell'amnesia dissociativa» presentato il 3 agosto 2016; C. 4097, del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» presentato il 4 ottobre 2016; C. 4555 Fauttilli «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri», presentato il 19 giugno 2017.
  Si riserva inoltre di acquisire, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, prevista per nella giornata odierna gli orientamenti dei rappresentanti dei Gruppi sull'eventuale abbinamento anche di altre proposte di legge che – pur vertenti su analoghe materie – trattato temi che non sono stati finora oggetto di discussione.
  Si riferisce, in particolare alle seguenti proposte: C. 2030, Galati: «Introduzione dell'obbligo di frequenza di corsi di guida sicura per il conseguimento della patente di guida e disposizioni transitorie per lo svolgimento di tali corsi da parte dei giovani di età inferiore a venticinque anni in possesso della medesima patente», presentato il 31 gennaio 2014; C. 3401, Matteo Bragantini e altri: «Modifiche all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la revisione dei veicoli a motore», presentato il 4 novembre 2015; C. 3669 Piazzoni e altri: «Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide», presentato il 11 marzo 2016; C. 3689, De Lorenzis e altri: «Istituzione dei centri per la guida sicura e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida, di requisiti per la conferma della validità della patente e di pubblicazione di dati dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» presentato il 22 marzo 2016; C. 3948, Ribaudo e altri: «Disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione dei veicoli a motore alla revisione periodica, Pag. 247presentato il 29 giugno 2016, C. 4249, Grimoldi: «Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le targhe dei veicoli e motoveicoli d'epoca, presentato il 25 gennaio 2017.
  Avverte quindi che il Comitato ristretto ha predisposto un nuovo testo unificato, che è in distribuzione, di cui illustra sinteticamente i contenuti, specificando quelli già presenti nel testo rinviato in Commissione.
  L'articolo 1 modifica l'articolo 9 del Codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici indicati dall'articolo 59 del codice della strada.
  L'articolo 2, già presente nel testo, introduce un periodo al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.
  L'articolo 3, già presente nel testo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.
  L'articolo 4, anch'esso già presente nel testo, prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.
  L'articolo 5, presente ma leggermente modificato rispetto al testo licenziato per l'Assemblea, consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare.
  L'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico.
  L'articolo 7, già presente nel testo e soggetto a limitate modifiche, è il più ampio contenutisticamente dell'articolato. Esso interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada, al fine di evitare condotte fraudolente. In particolare si prevede che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in via provvisoria o definitiva in uno Stato UE o SEE debbano essere in grado di documentare le regolari detenzione e circolazione al fine di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane (comma 1), si prevedono le sanzioni da irrogare in caso di violazione di queste disposizioni e le procedure previste (comma 2) nonché l'obbligo di reimmatricolazione con targa italiana per i veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di circolazione senza conducente che risultino nella disponibilità di residenti in Italia o per un periodo superiore a trenta giorni. In mancanza sono previste le sanzioni e le procedure conseguenti (comma 3). Segnala che è stata introdotta, in sede di comitato ristretto, la norma secondo la quale i veicoli cancellati per essere riammessi alla circolazione in Italia devono essere sottoposti ad un controllo di regolarità fiscale e, qualora riammessi alla circolazione, devono essere mantenuti i vincoli e i gravami esistenti al momento della cancellazione e non estinti. È stato infine confermato il comma che rimette ad eventuali modifiche del regolamento la predisposizione di norme di dettaglio.
  L'articolo 8, anch'esso già presente nel testo, interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare il comma 1 aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell'Unione europea. Il comma 2 prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della velocità.Pag. 248
  L'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca coi percorsi tattili per i disabili visivi.
  L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing.
  L'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida, disponendo il raddoppio del periodo di sospensione della patente di guida e il raddoppio dei punti sottratti alla patente (da 5 a 10) nel caso di recidiva nella violazione di questo divieto.
  L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio.
  L'articolo 13, già presente nel testo, è volto a consentire, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. Nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h. Inoltre, limita i vincoli alla circolazione dei velocipedi in mancanza di aree loro esclusivamente riservate.
  L'articolo 14 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, evidenzia che il testo è il risultato dei contributi che sono stati presentati in sede di Comitato ristretto ad integrazione delle disposizioni che già nel corso del primo esame della proposta di legge erano state individuate come di particolare urgenza e rilevanza. Resta dunque fermo l'indirizzo di realizzare un testo snello con un numero limitato di modifiche puntuali riferite al vigente codice della strada.
  Al riguardo, ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si è unanimemente convenuto di non inserire nel testo disposizioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori e disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada. In quella sede è infatti maturata l'intesa di trattare le suddette tematiche, per i profili di complessità che esse presentano, in fase di esame degli emendamenti.
  Michele DELL'ORCO (M5S) preannuncia l'intendimento del suo gruppo di presentare emendamenti al testo al fine di inserire in esso disposizioni in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.
  Sandro BIASOTTI (FI-PdL), preannuncia, a nome del suo gruppo, l'intendimento di presentare emendamenti in ordine alle questioni concernenti l'obbligatorietà di un dispositivo antiabbandono sui seggiolini per il trasporto sicuro dei minori, nonché in tema di pubblicità della destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della strada.
  Marco DI STEFANO (PD) chiede lumi sul mancato inserimento nel testo predisposto in sede di Comitato ristretto di taluni contributi che a suo giudizio erano particolarmente qualificanti. In ogni caso, nel riservarsi di riproporli in forma di emendamenti veri e propri, preannuncia che intende astenersi sulla proposta di adozione del testo base.
  Michele Pompeo META, presidente e relatore, precisa che i numerosi contributi pervenuti sono stati presi in considerazione ed apprezzati per il loro valore. Tuttavia la loro integrale introduzione nel testo avrebbe contraddetto la scelta unanime di mantenere un orientamento di carattere restrittivo, per poter licenziare un testo composto da limitati contenuti volti a condensare poche ed essenziali modifiche del codice della strada. Ciò nella consapevolezza che il proseguimento dell'iter del testo può essere compromesso se Pag. 249si costruisce una sorta di nuovo codice della strada, come si era tentato di fare approvando la proposta di legge delega sulla riforma del medesimo codice nel mese di ottobre del 2014, il cui esame si è arenato presso l'omologa Commissione del Senato da quasi tre anni.
La Commissione delibera l'adozione del nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 2).
  Michele Pompeo META, presidente, comunica che sul testo base oggi adottato si svolgerà quindi la discussione e nella riunione dell'Ufficio di presidenza prevista per oggi sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
  Michele Pompeo META, presidente, comunica di aver nominato il deputato Paolo Gandolfi relatore per il seguito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco, in sostituzione del deputato Matteo Mauri, non più facente parte della IX Commissione.
La seduta termina alle 14.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

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ALLEGATO 2
Testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli.
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni sportive su strada).
1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea).
1. Al comma 2 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).
1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone»;Pag. 252
   b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente i requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole).
1. All'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «a nome di colui che dichiari di esserne proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di compera ovvero acquirente con riserva della proprietà»;
   b) il comma 4 è abrogato.
  2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 293 e 294 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in conformità alle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le esercitazioni di guida).
1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In deroga al comma 2, gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad esercitarsi con i corrispondenti veicoli senza che su di essi prenda posto altra persona in funzione di istruttore.»;
   b) il comma 5 è soppresso.

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 132-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli immatricolati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).
1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 132-bis. – (Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). – 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
  2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il Pag. 253ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.
  3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.
  4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.
  5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e relativi controlli).
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;».
  2. Al primo periodo del comma 6-bis dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
  «4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, il velocipede in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e non deve essere collocato lungo i percorsi tattili per i disabili visivi».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 159 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rimozione dei veicoli).
1. All'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Pag. 254dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) non adibiti al servizio di car sharing che sostano negli stalli riservati al car sharing.».

Art. 11.
(Rafforzamento delle disposizioni di contrasto all'uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore, e in particolare contro il cosiddetto texting).
1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole «ovvero di usare cuffie sonore» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, ovvero di usare cuffie sonore»;
   b) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio».
  2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:
Art. 173 Comma 3 5

Comma 3-bis 10

Art. 12.
(Modifica all'articolo 180 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).
1. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre, in loro assenza, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti».
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi).
1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo indicante l'eccezione per i velocipedi»;
   b) al comma 9, dopo la parola: «loro» è inserita la seguente: «esclusivamente».
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 TRATTO DA CAMERA.IT