Vendita on-line di Autovetture: adesso si può!

Salta il divieto di esercizio della vendita in forma elettronica per automobili nuove ed usate. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità della vendita on-line precedentemente esclusa dal TAR del Lazio.
Di innovativa portata la sentenza della V sez. del Consiglio di Stato del passato 5 maggio con cui, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la validità dell’esercizio del commercio di autovetture nuove ed usate attraverso piattaforme di vendita elettroniche.

La società ricorrente aveva presentato a Roma Capitale una segnalazione di inizio attività (SCIA) che però, argomentando ex art.11 lett.b) n.70 D.Lgs del 2003, dichiarava di non poterla ricevere in quanto la categoria oggetto di vendita rientrava in quella categoria di beni mobili registrati per la cui natura giuridica era necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva registrazione al P.R.A.

La società G.T.M. proponeva allora ricorso al TAR Lazio che però lo rigettava argomentando che il D.LGs del 2003 escludesse esplicitamente dall’ambito dell’e-commerce tutte quelle attività che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri stabilisce che il decreto, non si applica alla tipologia delle autovetture nuove e usate.

Tuttavia, veniva omesso un passaggio decisivo, considerato dal Consiglio di Stato nella fase di impugnazione invocata dalla società appellante.
Infatti, nello schema tipico della compravendita il momento di perfezionamento del contratto è rappresentato dall’incontro dei consensi delle parti coinvolte, come testualmente si legge nella sentenza, “la forma scritta, con relativa autenticazione, è richiesta ai soli fini della trascrizione al P.R.A., la quale, però, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma mero mezzo di pubblicità, inteso a dirimere potenziali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore (…) quella della trascrizione al P.R.A. costituisce, peraltro, una fase del tutto eventuale, essendo rimessa alla volontà dell’interessato la facoltà di richiederla.”

Chiara e prorompente è la portata innovatrice della presente pronuncia che di fatto elimina un ulteriore freno ad una dinamica di e-commerce che non solo è in continua crescita ma che non smette di ampliarsi in settori inesplorati ed innovativi. Tuttavia è innegabile che questo slancio verso l’alto incontra nella stessa organizzazione statale un freno difficile da eliminare, una burocrazia evidentemente poco elastica e scarsamente incline ad interpretazioni normative a favore dell’avanzamento del settore.

Tale circostanza si manifesta nella sua gravità qualora si consideri che un diritto già naturalmente presente nel nostro ordinamento, ispirazione della tutela costituzionale in tema di iniziativa economica e della garanzia ivi prevista di coordinamento ai fini sociali, sia stato talmente surclassato e subordinato da richiedere ben due gradi di giudizio per la propria affermazione.

La pronuncia in commento rappresenta comunque l’apertura verso il nuovo,è il segnale che un cambiamento c’è, che si sta predisponendo un nuovo assetto e si aprendo la strada ad un e-commerce che certamente sarà in grado di sorprenderci.

 11 maggio 2016By Manuela Borgese
Avv Manuela Borgese, AICEL

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