venerdì 25 dicembre 2015

Sicilia:Disciplina regionale sull’utilizzazioneagronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
CIRCOLARE 10 dicembre 2015.

Circolare sulla corretta applicazione del D.D.G. n.61/2007 e ss. mm. ed ii. relativo alla Disciplina regionale sull’utilizzazioneagronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.
COMUNI DELLA SICILIA
SUAP DELLA SICILIA
e p.c. PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
ASSESSORE REGIONALE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
ASSESSORE REGIONALE
PER LA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE
ACQUA E RIFIUTI
LIBERI CONSORZI COMUNALI
E CITTÀ METROPOLITANE DELLA SICILIA
EX PROVINCIE REGIONALI DELLA SICILIA
ISTITUTO REGIONALE VINI ED OLII
DELLA SICILIA
S.T. PROVINCIALI DI A.R.P.A.
SICILIA
A.R.P.A. SICILIA
Con D.D.G. interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 2007 e successivi decreti correttivi n. 667 del 2 agosto 2007; n. 121 del 16 marzo 2010 e n. 44 del 2 febbraio 2012, è stata emanata la “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari”.
Il richiamato decreto, riprendendo quanto stabilito dalla legge nazionale n. 574 datata 11 novembre 1996 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) ed in osservanza alle direttive del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 152/1999) (n.d.r. oggi art. 112 del D.L.vo n. 152/06), all’art. 3, comma 6, dell’allegato 1, così testualmente recita:

“Il sindaco riceve la comunicazione di cui all’art. 3 della legge n. 574 del 2006, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all’utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e sanse. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all’accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente”.

Il successivo art. 4, comma 3, inoltre prescrive che “Copia della comunicazione deve essere contestualmente inviata, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, anche al Dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente per il tramite della Commissione provinciale per la tutela dell’ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio”.(*)

In ragione di ciò annualmente dovrebbe essere prodotta a questo Assessorato, contestualmente alla comunicazione che le ditte sono tenute a fare ai sindaci dei comuni interessati, la comunicazione in ordine all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 4 dell’allegato 1 al D.D.G. n. 61/2007.
Le comunicazioni all’A.R.T.A. aventi finalità diverse di quelle effettuate agli enti locali, si è rilevato che in alcuni casi non sono state direttamente inviate dalle ditte interessate allo spandimento delle suddette acque, bensì dal comune o SUAP territorialmente competente, spesso tra l’altro corredati da documentazione incompleta e non in originale.
Con la presente questo Assessorato nell’intento di sensibilizzaregli enti locali sulla necessità che le operazioni di spandimento delle acque di vegetazione avvengano in modo corretto anche dal punto di vista amministrativo, invita i comuni a farsi promotori, presso le ditte ricadenti nell’ambito territoriale di competenza, di una azione di verifica della corretta trasmissione della documentazione ai sensi del citato D.D.G. n. 61 del 17 gennaio 2007 e ss.mm. ii. chiarendo, altresì, che quanto stabilito dal richiamato comma 3 dell’art. 4 non deve intendersi come una comunicazione da inviare all’A.R.T.A. in fotocopia o per il tramite del comune. ma in copia integrale, con firme e timbri in originale anche sulla documentazione allegata prevista.

Per quanto sopra, si chiede ai comuni che, per la corrente campagna olearia, hanno trasmesso copia
all’A.R.T.A. delle comunicazioni loro pervenute da parte delle ditte interessate allo spandimento delle acque di vegetazione, in forma incompleta e non in originale, di informare le Aziende sulla necessità di dover perfezionare le comunicazioni irregolari o carenti e gli atti a loro corredo.

Nell’intento infine di segnalare l’importanza di alcuni adempimenti in materia, si ricorda che:

1. le comunicazioni di che trattasi devono contenere tutte le indicazioni previste dal D.D.G. n. 61 del 17 gennaio 2007 e ss. mm. ii., sia in termini di dichiarazioni da parte del rappresentante legale del frantoio e del titolare del sito di spandimento nonché dell’eventuale responsabile dei recipienti di stoccaggio, sia nei contenuti delle relazioni tecniche e in tutti gli altri elaborati, debitamente timbrati e sottoscritti dai professionisti di cui alla lettera d), comma 4, dell’art. 4 dell’allegato 1 del D.D.G. n. 61/2007 e ss. mm. ed ii.);

2. per l’accertamento delle violazioni sono competenti il comune, l’ex Provincia regionale oggi libero Consorzio e le S.T. dell’A.R.P.A. (comma 2, art. 9, dell’allegato 1 del decreto di riferimento);

3. i controlli sulle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono preventivi e successivi (comma 1, art. 10, dell’allegato 1);

4. compete al sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla disciplina regionale, inclusi gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni ai sensi delle succitate normative nazionali, e visto l’art. 8, comma 1, del DM 6 luglio 2005, adottare i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione c/o delle sanse umide (comma 4, art. 9, dell’allegato 1 del D.D.G. n. 61/2007 e ss. mm. ed ii.).

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’ambiente dell’ambiente.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente: PIRILLO