martedì 1 luglio 2014

Omicidio stradale:il punto dove siamo

Vi ricordate l'annuncio della Cancellieri sull'omicidio stradale?(v.post
Ora è il turno di Renzi...
E se della Cancellieri non se ne parla più ( tranne  fiorello  nelle sue ultime esilaranti parodie), di omicidio stradale se ne parla troppo..... ma senza niente di concreto e tra una proposta e l'altra la gente muore.
Mi chiedo per es. che fine abbia fatto la  Proposta di legge: CRISTIAN IANNUZZI ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope" (1646)
A fare gli annunci ora si ci mette pure  il Viceministro ai trasporti, Riccardo Nencini, che qualche giorno fa ha fatto sapere che  allo studio ci sono due possibilità. La prima è "l'inserimento del reato di omicidio stradale", l'altra "l'aggravante fattispecie e l'ergastolo della patente: se uccidi qualcuno non guidi più".

E come disse tempo fa il Ministro Paola Severino:"si spera che sulla questione si trovi al più presto una soluzione che non peggiori la situazione esistente".
Cercherò allora di fare il punto della situazione oggi, elencando tutte le proposte e i disegni di legge sull'argomento.

Mario Serio
Riproduzione Riservata
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Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale Titolo breve: Norme penali sull'omicidio stradale

Iter
25 giugno 2014:  in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.859
in corso di esame in commissione
25 giugno 2014

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore SCILIPOTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013
Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
Onorevoli Senatori. -- Il fenomeno dell'infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l'attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate quale elemento psicologico dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del codice della strada.
Non esiste nell'ordinamento giuridico un'autonoma ed adeguata considerazione del fenomeno stesso, la cui tutela, proprio per la ricordata gravità delle conseguenze, non può essere affidata solamente a ipotesi di reato dogmaticamente «non volontarie», sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate. A chi, per lavoro o per sventura, è stato obbligato a confrontarsi con questo fenomeno, è purtroppo evidente tale mancanza di attenzione specifica per omicidio e lesioni stradali, comunque riconducibili agli omonimi reati colposi, ancorché come già detto in forma aggravata.
Con questa proposta si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Ecco perché si intende creare un quadro sanzionatorio autonomo, ma comunque basato su fattispecie legislative che in circostanze oggettive ben precise e sintomatiche della volontarietà indiretta del proprio operato ne implichino l'inquadramento in tali termini individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell'omicidio e delle lesioni personali stradali.
Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare non come non colposo l'omicidio riconducibile all'infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell'autore che in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico «vita», Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l'esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore e per certo nemmeno a livello di immaginario collettivo paragonabile a quello che si va necessariamente a ledere.
Per rendere immediatamente intellegibile l'intento di questa proposta, vanno ancora sottolineati tre aspetti:
da un lato, il fenomeno infortunistica stradale -- che produce, in termini di costi sociali, somme pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano -- ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione, privilegiando la parola «omicidio» a tutto ciò che residualmente lo caratterizza;
dall'altro, la oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa con previsione, nel caso di morte o lesioni collegate a scontri stradali, causati da individui sotto effetto di alcol e/o droga, che non può essere rimessa all'iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi;
vengono volutamente tralasciate, per doverosa scelta sistematica, certo non per disinteresse, le possibili conseguenze di distorsioni interpretative della normativa sull'assicurazione di responsabilità civile, con il chiaro intento e monito al legislatore futuro di farne oggetto di tempestiva e successiva modifica adeguatrice per garantire l'importante tutela risarcitoria quale ristoro, se non altro materiale, dei gravissimi danni subiti dalle vittime della strada e dai loro familiari.
Con tali premesse sembra chiaro l’impianto del presente disegno di legge che si compone di sette articoli, suddivisi in tre capi ciascuno dedicato all’ambito normativo di riferimento – codice penale, codice di procedura penale, codice della strada – oggetto delle modifiche proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I
Art. 1.
(Introduzione del reato di omicidio stradale)
1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 575-bis. - (Omicidio stradale). -- 1. Chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno».
2. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, le parole: «dall’articolo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 575».
Art. 2.
(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). -- 1. Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a due anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 583».
Art. 3.
(Modifica all’articolo 589del codice penale)
1. All’articolo 589 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 590del codice penale)
1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 186, comma 2, lettera a), e dell'articolo 186-bis, comma 1» e le parole: «ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
ƒ«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e nel secondo comma».
Capo II
Art. 5.
(Modifica all'articolo 380 del codicedi procedura penale)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
ƒ«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».
Capo III
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli»;
b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;
c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale».
Capo IV
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

Titolo breve: Norme penali sull'omicidio stradale




Iter
25 giugno 2014:  in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1357
in corso di esame in commissione
25 giugno 2014
 


DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore FALANGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014
Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali
Onorevoli Senatori. -- È ormai diffusa, nell'opinione pubblica come tra gli operatori della sicurezza stradale e del diritto, l'idea di una inadeguatezza delle norme penali vigenti in tema di omicidio colposo qvando derivante da condotte di guida.
Al di là del fenomeno complessivo dell'infortunistica stradale, ciò che desta maggiore allarme è lo crescita dei sinistri gravi (con morti o feriti) causati da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vi sono, naturalmente, delle cause sociologiche (diffusione del consumo di alcool tra i giovani, crescita della presenza di immigrati spesso sospinti all'abuso di alcool dal disagio sociale e psicologico nel quale vivono) che ci debbono interrogare sul piano degli strumenti della diffusione di una educazione stradale e della lotta alle dipendenze.
Occorre, però, anche ripensare gli strumenti repressivi in una prospettiva di più efficace prevenzione sia generale che speciale.
Il punto di maggiore criticità della norma attuale, ovvero quella dell'articolo 589 del codice penale, è rappresentato dalla circostanza che il responsabile venga punito, in tutti i casi di omicidio derivante dalla violazione di norme comportamentali fissate dal codice della strada, a titolo esclusivamente di colpa nel presupposto, dunque, che l'evento mortale non sia mai effettivamente voluto dal conducente.
Tuttavia, dal punto di vista della reale fattualità psichica, non può sfuggire (ed è questa lo ragione principale dell'insofferenza dei critici al sistema attuale) che, in alcune possibili dinamiche di realizzazione del sinistro, il soggetto agente abbia, in realtà, manifestato un atteggiamento della volontà più intenso e consapevole e, dunque, meritevole di maggior censura.
Ciò accade, ad esempio, quando il soggetto si ponga alla guida di un veicolo ben avvertito di essere in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di alcool o di sostanze stupefacenti oppure nel caso in cui ci si determini a guidare senza aver conseguito la patente necessaria.
In tal caso appare più conforme a verità riconoscere che lo natura dell'atto è, almeno nella fase iniziale, volontaria e cosciente e che la reale connotazione del coefficiente psicologico che lo sorregge non è correttamente descritta dalla categoria della colpa.
Si tratta, peraltro, di un tema certamente non inedito tanto da trovare consacrazione in un brocardo risalente alla tradizione cristiana del diritto canonico ovvero causa causae est causa causati: chi determina volontariamente una situazione dalla quale deriva un evento lesivo è chiamato a rispondere dell'evento stesso.
Né, d'altra parte, questa teoria è sconosciuta al nostro codice penale che, infatti, ne fa applicazione con lo disposizione dell'articolo 87 del codice penale sull'incapacità preordinata ed ispira, in qualche modo, anche lo norma incriminatrice di cui all'articolo 586 del codice penale in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Proprio quest'ultima norma si rivela come il più convincente riferimento sistematico della riforma che, con il presente progetto di legge, si sollecita.
Occorre, infatti, mantenendo lo serenità necessaria ad evitare di agire sotto lo spinta emotiva di questo o di quel fatto di cronaca, muoversi in una prospettiva che tenga nella necessaria considerazione anche i principi costituzionali della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio e della colpevolezza tutti proiettati, secondo l'insegnamento della Consulta, dall'articolo 27 della Costituzione e rispetto ai quali lo strada della totale assimilazione di tali ipotesi ai delitti pienamente dolosi potrebbe risultare ingiustificato.
La struttura della norma di cui all'articolo 586 codice penale, infatti, proprio perché richiede, comunque, un necessario collegamento psicologico tra la condotta che si pone come fattore causale primario e l'evento (ovvero il sinistro mortale) risulta immune da censure di illegittimità costituzionale e, quindi, può costituire un utile modello ed un significativo precedente.
La norma vigente, tuttavia, come attualmente formulata, non è idonea a colpire il conducente che si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe poiché lo guida in tali condizioni è punita, dal codice della strada, quale contravvenzione e non come delitto.
La presenza di una fattispecie autonoma di reato risulta, inoltre, opportuna perché lo sanzione di cui all'articolo 586 codice penale è strutturata come circostanza aggravante e, quindi, soggetta alla regola del bilanciamento.
Quanto alla selezione delle condotte che si reputano idonee a fondare lo nuova tipologia di delitto, risulta evidente, in termini di esigibilità, che è necessario riferirsi a comportamenti che siano chiaramente percepiti dal soggetto agente e fortemente collegati, in termini di probabilità, alla possibilità di provocare incidenti stradali.
Ecco, allora, che vengono in rilievo le condizioni di alterazioni fisiopsichica più gravi in termini di natura delle sostanze assunte o di grado percentuale del tasso alcoolemico così da escludere dal fuoco della nuova e più severa norma le situazioni in cui, pur in presenza di tassi appena oltre lo soglia consentita, il soggetto non possa presumersi del tutto consapevole di esporre a rischio, mettendosi alla guida, lo propria e (soprattutto) altrui incolumità.
A ciò devono aggiungersi, sempre dal punto di vista della incontestabile volontarietà e coscienza della trasgressione della norma cautelare, come ulteriori condotte rilevanti, la grave violazione dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del codice della Strada (ovvero quello che si sostanzia nel superamento di oltre 40 KM/H della velocità massima consentita) e il porsi alla guida privi della patente prescritta perché mai conseguita ovvero revocata.
Quanto al trattamento sanzionatorio appare equo, proprio con riferimento al modello dell'articolo 586 codice penale, un incremento delle pene edittali, già di recente innalzate per effetto del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, previste per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale di un terzo.
Si è ritenuto di non conservare lo speciale criterio moderatore introdotto con il citato decreto-legge n. 92 del 2008 così rinviando alla disciplina generale in tema di continuazione e concorso di reati.
Analoghe considerazioni valgono, quanto alla costruzione dell'elemento soggettivo ed all'inasprimento delle pene, per il delitto di lesioni colpose commesso nello stesso contesto e con le stesse modalità di cui sopra per le quali, tuttavia, si è scelto di conservare la procedibilità a querela in coerenza con un più generale quadro di deflazione penale e processuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:
«586-bis. -- (Omicidio e lesioni personali stradali). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del medesimo codice, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Alla stessa pena di cui al comma primo soggiace chi cagiona la morte di un uomo ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui all'articolo 116, comma 15, del citato codice.
Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia, è punito con lo reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi. In caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni.
Il delitto di cui al comma terzo è punibile a querela della persona offesa».


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Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
Titolo breve: Norme penali sull'omicidio stradale


Iter
25 giugno 2014:  in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1378
in corso di esame in commissione
25 giugno 2014
 
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, ASTORRE, CHITI, CIRINNÀ, VALENTINI, CUCCA, FAVERO, FORNARO, LUMIA, RICCHIUTI, CANTINI, LEPRI, PUGLISI e CARIDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014
Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende introdurre alcune puntuali misure per il contrasto degli omicidi e delle lesioni stradali. Gli incidenti letali, causati da chi assume la guida di un veicolo in condizioni di ebbrezza o di alterazione da assunzione di stupefacenti, rappresentano ormai, infatti, una delle più frequenti cause di morte.
La frequenza con cui si verificano gli «omicidi stradali» è, del resto, imputabile in gran parte, tra le altre cose, alla scarsa deterrenza della normativa vigente, che in casi del genere consente l'applicazione delle pene previste in linea generale per l'omicidio colposo, che pur con le aggravanti introdotte nel 2008 oscillano tra i tre e i dieci anni. Tuttavia, se è raro che la pena venga irrogata nel massimo, è invece assai frequente che essa venga commisurata addirittura al di sotto del minimo di tre anni, per effetto di attenuanti che rendono la sanzione definitivamente irrogata del tutto sproporzionata, per difetto, alla gravità del fatto e, in altri termini, al dramma di una morte certamente evitabile.
Per evitare questa «marginalizzazione criminale» -- come autorevolmente definita dal professore Carlo Federico Grosso -- un indirizzo giurisprudenziale, seppur minoritario e comunque a fronte di un quadro probatorio particolarmente ricco, qualifica gli omicidi stradali come sorretti da dolo (eventuale), così da poter applicare le ben più gravi sanzioni previste per l'omicidio volontario. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo appunto minoritario e che comunque sconta, inevitabilmente, la «forzatura» consistente nel qualificare come dolosa (a titolo di dolo eventuale) una condotta dalle caratteristiche inevitabilmente diverse. Pertanto, con il presente disegno di legge, si intende introdurre, all'articolo 577-bis del codice penale, una fattispecie autonoma e specifica, rubricata «omicidio stradale», caratterizzata da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto per l'omicidio colposo e quello previsto per l'omicidio volontario e realizzabile da chiunque causi la morte di una persona, essendosi posto alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti. Nel caso, poi, di incidente che causi una pluralità di vittime, la pena irrogabile può raggiungere anche i ventun anni. In ogni caso, si prevede l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
Analogo inasprimento sanzionatorio -- rispetto alla corrispondente fattispecie colposa -- è previsto per le lesioni personali causate da chi si sia posto alla guida in stato di ebbrezza o alterazione da assunzione di droghe.
Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia deterrente eli queste norme e prevenire la reiterazione di omicidi da parte di chi se ne sia macchiato, si prevede l'impossibilità di conseguire nuovamente la patente di guida dopo la sua revoca a seguito di condanna definitiva per il delitto di omicidio stradale.
Questo complessivo trattamento sanzionatorio (sotto il profilo penale e amministrativo) consentirebbe, dunque, non solo di rendere le pene irrogabili per l'omicidio e le lesioni stradali proporzionate al disvalore caratterizzante tali delitti, ma anche di rafforzarne l'efficacia deterrente, prevenendo almeno in parte un fenomeno – quale quello degli incidenti stradali letali ma evitabili – che troppe vittime ha causato e tuttora causa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del reato di omicidio stradale)
1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 577-bis. - (Omicidio stradale) -- Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a sedici anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno.»
Art. 2.
(Introduzione del reato di lesioni personali stradali)
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. - (Lesioni personali stradali). -- 1. Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m) è aggiunta, in fine, la seguente:
«m-bis) delitto dì omicidio stradale previsto dall'articolo 577-bis del codice penale»
Art. 4.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida»;
b) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 23º anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione si protrae fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;
c) all'articolo 223, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 1, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
d) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale».
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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 XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 361


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LA RUSSA
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
Presentata il 20 marzo 2013

      
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si vuole dare risposta alla crescente indignazione dei familiari delle vittime e dell'opinione pubblica, per il disprezzo della vita umana testimoniato dalla mancanza di effettività della pena in gran parte dei procedimenti giudiziari che riguardano gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Da una parte non è adeguatamente risarcito il bene leso o soppresso, dall'altra non viene svolta la funzione deterrente della pena.
      In Italia i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011 hanno rilevato 205.638 sinistri, con una riduzione del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente, che hanno causato 3.860 morti (–5,6 per cento) e 292.019 feriti (–3,5 per cento). I giovani tra i 20 e i 24 anni sono i più coinvolti, ma molto a rischio sono anche i ragazzi tra i 15 e i 24 anni di età, che costituiscono il 27,5 per cento delle vittime di incidenti, mentre i bambini tra 0 e 9 anni costituiscono il 7,5 per cento.
      Nello scorso decennio l'indice di mortalità sulle strade italiane è diminuito di quasi un punto percentuale (dal 2,70 per cento all'1,88 per cento) dimostrando che molto si è fatto sia sul piano della prevenzione sia su quello normativo.
      Ciononostante, sulle nostre strade muoiono ancora in media 11 persone al giorno e ne vengono ferite 800.
      I costi del fenomeno non sono solo umani ma si ripercuotono pesantemente anche sul nostro sistema sociale, con una spesa annua di circa 30 miliardi (corrispondenti al 2,6 per cento del PIL).
      Da un'indagine dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione (IPSO) promossa dalla Fondazione per la sicurezza stradale ANIA, è emerso che «oltre il 70 per cento degli automobilisti dichiara di infrangere le regole pur essendo consapevole (lo ha dichiarato oltre l'80 per cento degli intervistati) dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli scontri stradali. Le infrazioni considerate più gravi sono quelle che possono recare danno agli altri, in particolare guidare in stato psicofisico alterato (76 per cento), passare con il semaforo rosso (60 per cento) e superare i limiti di velocità (52 per cento)». C’è dunque la consapevolezza della possibilità concreta che il mancato rispetto delle regole stradali possa provocare tragici scontri. Nonostante ciò permane la tendenza delle persone a immedesimarsi nel colpevole per auto-assolversi in anticipo, in quanto è ampiamente diffusa l'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.
      Bisogna allora superare questa tendenza attraverso il rafforzamento della legge che regola e punisce siffatti delitti, attraverso punizioni certe e corrispondenti in larga misura alle condanne pubblicizzate.
      Colui che consapevolmente, con la sua condotta irresponsabile, provoca la morte di persone innocenti o lesioni invalidanti, deve subire una sanzione severa. Ciò al fine di stabilire una maggiore proporzione tra reato e pena e un minimo di deterrenza, possibile solo se le pene sono effettivamente applicate e scontate.
      In Francia, ad esempio, gli scontri stradali sono socialmente considerati atti derivanti da una forma di violenza. È implicito che il corso naturale delle cose avrebbe avuto un diverso sviluppo se quella determinata regola non fosse stata violata producendo un evento intrusivo e lesivo, dunque violento, della libertà altrui. Ed è così che dobbiamo cominciare a considerare le migliaia di scontri stradali che avvengono ogni anno nel nostro Paese per inosservanza delle regole. Chiamarli incidenti anche quando gli scontri avvengono per inosservanza grave delle norme induce a spostare la responsabilità personale verso qualcosa che accade «senza che ce ne accorgiamo».
      Passare con il semaforo rosso, non rispettare uno stop, andare a 100 chilometri all'ora dove c’è il limite di 50 chilometri o mettersi alla guida in stato psico-fisico alterato sono atteggiamenti che non accadono per caso e che si portano dietro l'oggettiva e concreta possibilità di essere letali. Ecco perché è importante dare a questi fatti un nuovo nome. Non più solo «incidenti» ma reati che devono essere distinti da altre tipologie di omicidi colposi di diversa gravità, natura e impatto sociale.
      Con la presente proposta di legge s'intende da una parte contribuire a modificare la percezione sociale del fenomeno e, dall'altra, s'intende colmare un vuoto che lascia migliaia di vittime senza giustizia e le loro famiglie sospese nel doppio limbo del lutto per la perdita di chi amavano e della scoperta scioccante che la vita spezzata dei loro cari è priva di valore per lo Stato. Come priva di valore è la perdita della libertà di movimento di chi, a causa di uno scontro stradale, subisce una lesione che lo costringe su una sedia a rotelle per tutta la vita. Nel 2011 in Italia i feriti sono stati 292.000, ventimila dei quali hanno riportato una disabilità permanente.
      Si propone pertanto l'introduzione del reato specifico di «omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (articolo 589-bis del codice penale) e del reato specifico di «lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (articolo 590-ter del codice penale) laddove si pongono in essere determinati e ben definiti comportamenti.
      Si confida nell'urgente approvazione della presente proposta di legge, in ragione dell'impressionante numero di morti e di feriti nel nostro Paese, e delle richieste della Commissione europea e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha proclamato un nuovo decennio di iniziative per la sicurezza stradale (2011-2020) con lo scopo di ridurre ulteriormente il numero di decessi da incidenti stradali nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 589-bis del codice penale).
      1. Dopo l'articolo 589 del codice penale, è inserito il seguente:
      «Art. 589-bis. – (Omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale). – Chiunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
      Si applica la reclusione da tre anni e sei mesi a dieci anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti psicotrope.
      La pena è aumentata:
          1) se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
          2) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate;
          3) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto non sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero privo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi;
          4) se il fatto è commesso con violazione delle seguenti norme del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 7992, n. 285:
              4.1) articolo 142, qualora risulti che la velocità del conducente sia superiore della metà rispetto al limite consentito sul tratto di strada;
              4.2) articolo 146, comma 3;
              4.3) articolo 189, comma 1;
          5) se il fatto è commesso in danno di uno o più pedoni la cui condotta non sia concausa dell'evento.
      Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
      Per le ipotesi di cui ai commi secondo, terzo e quarto si osservano, ove applicabili, le disposizioni dell'articolo 322-ter».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).
      1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
          b) il terzo comma è abrogato.
Art. 3.
(Istituzione dell'articolo 590-ter del codice penale).
      1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 590-ter. – (Lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale). – Chiunque, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona
ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
      Si applica la reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      Se la lesione provocata dal conducente che si trovi in una delle condizioni indicate dal secondo comma è grave, la pena è della reclusione da due a quattro anni; se la lesione provocata dal conducente che si trovi in una delle condizioni indicate dal secondo comma è gravissima, la pena è della reclusione da tre a cinque anni.
      La pena è aumentata:           1) se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
          2) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 3,5 tonnellate;
          3) se il fatto è commesso alla guida di un mezzo di trasporto non sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero privo dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile verso terzi;
          4) se il fatto è commesso con violazione delle seguenti norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              4.1) articolo 142, qualora risulti che la velocità del conducente sia superiore della metà rispetto al limite consentito sul tratto di strada;
              4.2) articolo 146, comma 3;
              4.3) articolo 189, comma 1;
          5) se il fatto è commesso in danno di uno o più pedoni la cui condotta non sia concausa dell'evento.
      Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
      Per le ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter.
      Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel terzo comma, limitatamente ai fatti che abbiano determinato una lesione gravissima».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).
      1. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
          b) il secondo periodo è soppresso.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 590-bis del codice penale).
      1. All'articolo 590-bis del codice penale, le parole: «Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 58-bis e dall'articolo 590-ter».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 416 del codice di procedura penale).
      1. Al comma 2-bis dell'articolo 416 del codice di procedura penale, dopo le parole:
«di cui all'articolo 589, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «ovvero per il reato di cui all'articolo 589-bis».
Art. 7.
(Modifica all'articolo 550 del codice di procedura penale).
      1. Al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «g-bis) lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'articolo 590-ter del codice penale».
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Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale


Iter
12 maggio 2014:  da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.1484
da assegnare
12 maggio 2014

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore STUCCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014
Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché
all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione
del reato per l'omicidio stradale
Onorevoli Senatori. -- Con le modifiche da apportare a taluni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, previste dal presente disegno di legge, si vuole conseguire un complessivo miglioramento della normativa concernente la sicurezza stradale, in linea con gli obiettivi fissati in sede UE.
In tale contesto, è arrivato il momento di intraprendere una decisa iniziativa tesa ad introdurre nel nostro sistema giuridico ipotesi sanzionatorie specifiche ed autonome, capaci di divenire un efficace deterrente contro il perpetuarsi di gravi fatti delittuosi connessi alla circolazione stradale che sempre più riempiono le cronache giornaliere, apportando vivo allarme sociale, lutti ed incalcolabili danni per la collettività.
Invero, il legislatore, varie volte chiamato ad intervenire per fornire in tale campo una tutela rafforzata al bene della vita e dell'incolumità individuale, ha sempre fatto riferimento alle fattispecie colpose previste e punite dagli articoli 589 e 590 del codice penale: limitandosi, però, ad introdurre semplici aggravanti speciali recanti la previsione di un modesto aumento di pena, peraltro circoscritto (in ordine al reato di lesioni personali) alle sole ipotesi delle lesioni gravi e gravissime.
Se si tiene conto della intrinseca pericolosità sociale che deriva dalla condotta posta in essere da chi si pone alla guida di un mezzo in violazione delle norme sulla circolazione stradale e noncurante dello stato di alterazione mentale indotto dallo stato di ebbrezza alcolica e dall'ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope, appare evidente l'assoluta mancanza di forza dissuasiva insita nell'attuale disciplina sanzionatoria fondata, peraltro, sulla previsione di un aggravamento di pena in rapporto alla entità dell'evento lesivo, addirittura escludendo dall'aumento le lesioni lievi. Infatti, in tale ipotesi, non solo continua ad essere applicabile la sanzione alternativa minima della reclusione da uno a sei mesi o della semplice multa da euro 123 ad euro 619, ma resta la procedibilità a querela di parte.
Con buona pace del diffuso allarme sociale suscitato dalla gravità della condotta incriminata.
È ben vero che la giurisprudenza di merito e quella di legittimità ha da tempo cercato di dare risposta alla prospettata esigenza della società di un'adeguata previsione sanzionatoria facendo ricorso alla figura del cosiddetto «dolo eventuale» ruotante intorno alla tradizionale teoria della accettazione del rischio: costruzione giurisprudenziale secondo la quale la punizione viene ad essere inflitta a titolo di dolo «quando l'agente si rappresenti la probabilità, o anche la semplice possibilità che l'evento si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l'eventualità di tale verificazione».
Ma è altrettanto vero che, abbandonare l'arma della colpa in favore di quella del dolo, pone ardui problemi interpretativi e probatori i quali, in taluni casi, possono vanificare o rendere quanto mai incerta l'applicazione della relativa sanzione.
È, quindi, necessario adottare una distinta previsione normativa, sostanzialmente caratterizzata dalla considerazione della «intrinseca pericolosità» di un certo tipo di condotta, conformemente al comune sentire della collettività, del quale si sono nel tempo fatte portatrici varie associazioni di cittadini.
Solo così sarà possibile assicurare un adeguato trattamento punitivo ed esercitare un'efficace azione intimidatrice, senza dover temere l'incognita rappresentata da contrastanti valutazioni e, per altro verso, utilizzare particolari e problematiche figure di dolo: alle quali, comunque, il giudice potrà pur sempre far ricorso nei casi più eclatanti.
Onorevoli Colleghi, il segnale di rigore che, quindi, intendiamo dare con la nostra iniziativa è quello di elevare la considerazione normativa in merito ad una particolare ed odiosa condotta criminale evidenziandone il carattere di pericolosità sociale: sia mediante una sua autonoma configurazione, sia attraverso l'aumento delle pene edittali massime, come pure per mezzo della previsione (relativamente al delitto di «lesioni stradali») di una pena base più elevata per tutti i tipi di eventi lesivi. Sancendo, altresì, la perseguibilità d'ufficio anche nel caso delle lesioni lievi.
Particolarmente significativa è, infine, l'introduzione del reato colposo di «lesioni stradali» fra le ipotesi specifiche suscettibili di arresto facoltativo in flagranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). -- Chiunque cagiona la morte di una persona per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno».
2. All’articolo 589 del codice penale, i commi secondo e terzo sono abrogati.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590.1 - (Lesioni stradali). -- Chiunque cagiona ad altri una lesione personale per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da due anni a sette anni.
Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni dieci.
Il delitto è punibile d'ufficio».
2. Al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale, al primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso.
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-quinquies) lesioni stradali di cui all'articolo 590.1 del codice penale».
Art. 4.
1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). -- Quando ricorrono le circostanze di cui agli articoli 589-bis e 590.1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

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