Art. 4.
2. Dopo l'articolo 218-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
« Art. 218-ter. – (Sospensione della patente in relazione al punteggio) – 1.
Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è
richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai
commi 2 e 3, quando, al momento dell'accertamento delle seguenti
violazioni, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente
posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni
subite:
a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
b) articolo 143, comma 11;
c) articolo 145, comma 10;
d) articolo 146, comma 3;
e) articolo 147, comma 5;
f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;
g) articolo 149, comma 5;
h) articolo 154, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;
i) articolo 171, comma 2;
l) articolo 172, commi 10 e 11;
m) articolo 173, comma 3-bis;
n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;
o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
p) articolo 186-bis, comma 2;
q) articolo 191, comma 4.
2. La sospensione breve di cui al comma 1 è disposta:
a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento
dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio
inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al
momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un
punteggio inferiore a dieci punti.
3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b)
del comma 2 del presente articolo è raddoppiata quando il conducente
abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale
evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza
coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo
veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero che commettono
alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato,
considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime
disposizioni, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione nella
banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti si applica la sospensione
breve di cui al comma 2, lettera a), se al momento
dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un
punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma
2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e
2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in
quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi
indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando
da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle
disposizioni del comma 2 dell'articolo 218, la sospensione della patente
prevista dal presente articolo non è subordinata all'adozione di un
provvedimento di sospensione da parte del prefetto. La patente ritirata
dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando
da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo
delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di
sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il
ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei
confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui
è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia
stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre
dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento
della violazione da cui la sospensione consegue.
7. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a cura dell'ufficio o
comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.
8. Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b),
e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al comma 6
dell'articolo 218. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti
dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il
periodo di sospensione della validità della patente, circola
abusivamente avvalendosi del permesso di guida di cui all'articolo 218,
comma 2, in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso.
9. Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa
più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni
del presente articolo si applicano solo se la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le
violazioni indicate nello stesso comma 1 ».