Protocollo n° 11649 del 19/04/2024 – Emissione propedeutico DU veicoli art. 84 comma 2 CDS
Aggiornato il 22/04/2024 by CedDgtno
rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
Aggiornato il 22/04/2024 by CedDgtno
Aggiornato il 24/04/2024 by CedDgtno
Giorni fa la notizia che un avvocato ha fatto ricorso in Cassazione per una multa ricevuta per eccesso di velocità ed ha vinto (vedi qui).
Ma vediamo come mai l'avvocato ha intrapreso la strada del ricorso, mettendo in ginocchio tutte quelle amministrazioni che si campano e foraggiano con le multe da autovelox.
La sentenza che ha dato l'input all'avvocato è la sentenza del giudice di pace di Borgo Valsugana (TN).
Il giudice di pace, con sentenza n. 43/2023(allegata su telegram) ha rilevato che: "L'amministrazione convenuta afferma che l'apparecchiatura Telelasr Trucam sia stata omologata con decreto prot. n° 3248 del 13/06/11. Tuttavia tale atto, non prodotto, ha natura di determina dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a firma del Direttore Generale dott. ing. Sergio Dondolini, ovunque reperibile in rete, ma non di decreto di omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ex art. 192 C.d.S. L'art. 192, comma 2, Reg. es. C.d.S., descrive, nel dettaglio, tutte le operazioni per l'ottenimento dell'omologazione e dell'approvazione, prevedendo la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione".
Pertanto deve ritenersi che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità "debbano essere sottoposte a procedura di omologazione, disciplinata dall'art. 192 C.d.S., mentre ogni diversa procedura adottata in difformità" allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, dovrà "ritenersi illegittima stante la sua inidoneità" a conferire certezza ai rilevamenti, in considerazione del fatto che il legislatore richiede, per la mera approvazione, una minore precisione mentre nel caso dell'omologazione si richiedono vincoli più "forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni poste, evidentemente, nell'interesse della collettività" ed a presidio della garanzia del diritto di difesa.
È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso, ed ha chiarito che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e che l’approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.
Il caso era quello di automobilista multato per aver superato il limite di velocità (viaggiando a 97 km orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90 Km orari, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Treviso.
Per la Seconda sezione civile che, per prima cosa richiama quanto scritto nel codice della strada, è condivisibile quanto affermato dal Tribunale laddove ha distinto i “due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche “natura necessariamente tecnica” proprio per “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico”. Del resto, anche recentemente, la Cassazione (n. 3335/2024) ha affermato che il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche “siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.
Né possono avere un’influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente”, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Al contrario, prosegue la decisione, “è evidente che l’art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”.
Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, “giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
La Cassazione ha poi compensato le spese considerata la “novità della questione” “sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all’esame di questa Corte, obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e di rilevante impatto pratico”.
18/04/2024 di Francesco Machina Grifeo
Multa da autovelox non omologato, si può fare ricorso: ecco come
La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria
La multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato” è annullabile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10505/2024 con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso che affermava la validità del verbale con il quale era stato accertato un eccesso di velocità da parte di un automobilista che viaggiava a 97 chilometri orari in una strada con limite a 90. A “fotografare” l'infrazione era stato un apparecchio Red & Speed-Evo-L2, non omologato ma approvato. Per il Tribunale di Treviso, che in prima battuta aveva escluso l'equipollenza tra omologazione e approvazione, l'accertamento non era valido.
"Omologazione" e "approvazione"
Il ministero delle Infrastrutture aveva sempre affermato, fino ad oggi, che "approvazione" e "omologazione" sono la stessa cosa (circolare n. 8176/2020), effettuando così un’unica attività per entrambi i requisiti. Ma una circolare ministeriale – che è fonte del diritto di rango secondario – non può prevalere sul Codice della strada, che invece è fonte di rango primario, trattandosi di una legge. Per la Suprema Corte, invece, “omologazione” e “approvazione” sono due concetti diversi. Stando ai giudici, esistono due procedimenti che hanno caratteristiche, natura e finalità diverse: uno, l’omologazione ministeriale, autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, garantendo la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico. È propedeutico all’altro, l’approvazione del prototipo: un procedimento che non richiede la comparazione dello strumento con caratteristiche ritenute fondamentali.
Come fare ricorso
La Cassazione si rifà alla norma primaria: l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada. Le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente” (il Comune) che parlano di equivalenza fra omologazione ed approvazione non contano, perché i due termini sono differenti sul piano formale e sostanziale. Stando così le cose, le multe rilevate attraverso Autovelos solo “approvati” sono quindi da considerarsi illegittime. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dal ricevimento del verbale dinanzi al Prefetto, o entro 30 dinanzi al giudice di pace. Per tutte le multe che risalgono a un periodo antecedente, invece, si è verificata una sorta di sanatoria.
SKY
Secondo la novità, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro).
Si prevede inoltre una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni.
Questo,
a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque
non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali
l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.