Art. 214, comma 8, C.d.S. incostituzionale



La Corte Costituzionale sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nei confronti del custode del mezzo che circoli abusivamente

Con sentenza n. 52 del 28 marzo 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 214, comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 23-bis comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca...

************************


Art. 214, comma 8 C.d.S.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo (illegittimità costituzionale)
L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri
per l'erario.




Corte costituzionale
Sentenza 28 marzo 2024, n. 52
Presidente: Barbera - Redattore: Pitruzzella



[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, promosso dal Giudice di pace di Forlì nel procedimento vertente tra E. S. e la Prefettura di Forlì-Cesena, con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;

deliberato nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 15 maggio 2023, iscritta al n. 92 reg. ord. del 2023, il Giudice di pace di Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

L'art. 214 cod. strada regola il «[f]ermo amministrativo del veicolo» e, al comma 8, stabilisce quanto segue: «[i]l soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario».

2.- Il rimettente premette di dover decidere su un'opposizione proposta avverso l'ordinanza del prefetto che ha disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, per aver violato la disposizione di cui all'art. 214, comma 8, cod. strada.

Il giudice a quo riferisce che, ai sensi della disposizione censurata, il ricorrente è stato sanzionato per aver consentito la circolazione di un veicolo - a lui affidato in custodia - nonostante che lo stesso fosse stato sottoposto a fermo amministrativo.

In punto di rilevanza, il rimettente osserva che dalla soluzione della questione «dipende evidentemente la decisione della controversia, non essendovi altre possibili soluzioni giuridiche adottabili neppure in via interpretativa». Infatti, il giudice a quo sottolinea che il ricorrente potrebbe «beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole con l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida», atteso che egli non aveva guidato direttamente il veicolo e che occorrerebbe indagare sul «grado di colpa nel non aver adottato accorgimenti idonei ad evitare che il veicolo fosse messo in circolazione per mezzo di altri soggetti»: accertamenti (inerenti alla diligenza nell'adempimento dei doveri di custodia) che sono preclusi dalla norma censurata, che impone la revoca della patente in via automatica, a prescindere dalla condotta dell'agente.

3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente argomenta, da un lato, la violazione del principio di eguaglianza, dall'altro il carattere irragionevole e sproporzionato della revoca automatica della patente.

Sotto il primo profilo, si osserva che la sanzione della revoca è prevista per condotte connotate da un maggior disvalore, «per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all'incolumità dell'individuo». Al contrario, la ratio della norma censurata risiederebbe nella garanzia dell'osservanza degli obblighi del custode a cui è affidato il veicolo soggetto a fermo.

Il rimettente richiama, come tertium comparationis, l'art. 186, comma 2, cod. strada, evidenziando che esso prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente per condotte più gravi (di guida sotto l'influenza dell'alcol), che rappresentano un pericolo per la sicurezza della circolazione. L'art. 186, comma 2, prevede la revoca solo nel caso di cui alla lettera c) - tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro - e solo in caso di recidiva nel biennio o qualora il conducente provochi un incidente stradale.

Sotto il secondo profilo, la sanzione della revoca, prevista dalla norma censurata, sarebbe «eccessivamente afflittiva e sproporzionata» rispetto all'effettiva offensività della condotta sanzionata, considerando il suo carattere automatico, che impedirebbe al giudice di valutare in concreto la condotta del trasgressore e di graduare la sanzione da applicare. Secondo il rimettente, la sospensione della patente per un periodo compreso tra un minimo e un massimo risulterebbe idonea ad adeguare la sanzione al caso concreto.

In definitiva, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e risulterebbe «irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida».

Il giudice a quo cita a sostegno due pronunce di questa Corte. La prima è la sentenza n. 88 del 2019, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». Il caso oggetto di tale sentenza potrebbe essere assimilato a quello ora oggetto di giudizio, in relazione alle considerazioni in tema di applicazione automatica della revoca della patente e alla soluzione adottata con pronuncia additiva.

Il rimettente richiama poi la sentenza n. 246 del 2022 della Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parallela disposizione dell'art. 213, comma 8, cod. strada (violazione degli obblighi del custode del veicolo sequestrato) nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. La norma ora censurata (art. 214, comma 8, cod. strada) sarebbe «sovrapponibile» all'art. 213, comma 8, riguardando entrambe le disposizioni la violazione dei doveri di custodia del veicolo sottoposto a fermo o a sequestro.

4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel presente giudizio costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Il Giudice di pace di Forlì dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede, in via automatica, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

L'art. 214 cod. strada regola il «[f]ermo amministrativo del veicolo» e, al comma 8, stabilisce quanto segue: «[i]l soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario».

Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e risulterebbe «irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida».

2.- In via preliminare, occorre rilevare che, nel passaggio appena citato, il rimettente chiede, alternativamente, due diversi interventi: a) la sostituzione della prevista revoca automatica con la sospensione della patente tra un minimo e un massimo di durata; b) la sostituzione della prevista revoca automatica con la possibilità di graduare la sanzione scegliendo tra revoca e sospensione della patente.

Il carattere alternativo del petitum indicato nella motivazione dell'ordinanza non inficia l'ammissibilità delle questioni sollevate. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni quando l'alternatività prospettata dal rimettente impediva una precisa definizione del thema decidendum, riguardando le disposizioni oggetto della questione o il loro significato (tra le altre, sentenze n. 225 e n. 66 del 2022, n. 168 del 2020 e n. 237 del 2019) o i parametri invocati (ad esempio, ordinanza n. 104 del 2020). Nel presente caso, invece, l'alternatività non concerne i termini della questione, che è identificata in modo preciso in relazione sia alla norma censurata (revoca automatica della patente) sia al parametro (principi di eguaglianza e ragionevolezza): dunque, il giudice a quo non ha rimesso alla Corte l'individuazione del thema decidendum. L'alternatività riguarda il tipo di intervento richiesto, ma tale profilo rientra nell'autonomia del giudice costituzionale, tanto è vero che l'ordinanza di rimessione non necessariamente deve indicare un petitum (ex multis, sentenze n. 136 del 2022 e n. 204 del 2021) e, quando lo precisa, questa Corte non è da esso vincolata (da ultimo, sentenza n. 12 del 2024).

3.- Nel merito, la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalità è fondata.

Con la sentenza n. 246 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, cod. strada (che sanziona l'analoga fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro) «nella parte in cui dispone che "Si applica", anziché "Può essere applicata", la sanzione accessoria della revoca della patente».

La sentenza n. 246 del 2022 ha rilevato che, «sul presupposto di una indifferenziata valutazione della condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la norma censurata vi ricollega, in modo uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravità del fatto, il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, pur in presenza di una possibile eterogeneità di ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito amministrativo, senza che ciò possa essere valutato dall'organo preposto alla applicazione della sanzione accessoria medesima»; ha inoltre osservato che «[i]l denunciato automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro». Questa Corte ha dunque concluso che «[c]iò costituisce violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa», e ha adottato una pronuncia sostitutiva, che ha trasformato la revoca della patente da sanzione automatica a sanzione applicabile previa valutazione del caso concreto operata dal prefetto (e dal giudice, in sede di impugnazione).

La sentenza n. 246 del 2022 è stata preceduta da diverse pronunce che parimenti hanno censurato la previsione della revoca automatica della patente (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020, n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018). Invece, successivamente alla sentenza n. 246 del 2022 questa Corte ha in due occasioni dichiarato non fondate questioni relative alla revoca automatica della patente: con la sentenza n. 194 del 2023, concernente il caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, e con la sentenza n. 266 del 2022, concernente la violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade. Tali pronunce non si pongono in contraddizione con il precedente indirizzo, poiché hanno fatta salva la revoca automatica della patente a fronte di un «comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone» (sentenza n. 194 del 2023).

Nel caso qui in esame, questa Corte non può che ribadire le conclusioni raggiunte con riferimento all'art. 213, comma 8, cod. strada. La norma oggetto del presente giudizio, infatti, presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per l'illecito di cui all'art. 214, comma 8, cod. strada si può osservare che «l'effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto [...] mentre rimane in ombra l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale» (così la sentenza n. 246 del 2022, con riferimento all'art. 213, comma 8, cod. strada).

L'art. 214, comma 8, cod. strada va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

C.d.S.: le novità

 


Nuovo Codice della strada: via libera della Camera, ora il testo al Senato. Le novità

L’Aula di Montecitorio ha approvato il ddl con 163 sì e 107 voti contrari. Ora il provvedimento passa all’esame di Palazzo Madama. Il disegno di legge cambierà le regole della circolazione stradale: tra i punti chiave ci sono le modifiche alle norme su chi guida sotto effetto di alcol o droghe e i limiti di potenza per le auto dei neopatentati

L'OK DELLA CAMERA

  • L'Aula della Camera ha dato il via libera al disegno di legge sulla riforma del Codice della strada: i sì sono stati 163, i voti contrari 107. Il testo ora ripassa all'esame del Senato per un'ultima lettura. Il provvedimento è fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, mentre è stato criticato dalle associazioni dei familiari delle vittime. Ecco le principali novità

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI

  • Tra i punti chiave c’è l'abolizione del requisito dello "stato di alterazione" per configurare il reato di guida sotto l'effetto di droghe: basterà essere positivi al test per accertare la presenza di sostanze nell'organismo. Chi viene trovato alla guida drogato, quindi, non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

  • Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 come nuovo limite per 2 o 3 anni e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Per lui le pene per guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchia e a sue spese l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

  • Cambia anche la normativa sulla sospensione della patente. La sospensione potrà essere di pochi giorni (dovrebbero essere 7) per chi ha meno di 20 punti, oppure i giorni potrebbero essere di più (probabilmente 15) per chi ha meno di 10 punti e commette alcune infrazioni, ad esempio l’uso del cellulare alla guida o la mancanza della cintura

I NEOPATENTATI

  • Nuove regole anche per i neopatentati, specie sui limiti di potenza delle auto che possono guidare. Per i primi tre anni al conseguimento della patente B (e quindi non più per soli 12 mesi), non potranno utilizzare vetture di grossa cilindrata. Tuttavia, la potenza massima delle auto che possono guidare viene innalzata: per tutti i mezzi M1 (ossia autoveicoli adibiti al trasporto di persone, con massa complessiva entro 3,5 t) si passa da 70 a 105 kW, nonché da 55 kW/t di potenza/tara a 75 kW/t

CONTROLLI

  • Si potrà rilevare contemporaneamente più tipi di infrazione con uno stesso dispositivo. Vengono ampliati i casi in cui si potrà usare accertamenti da remoto, con apparecchi non presidiati da agenti e senza contestazione immediata, per multare: ad esempio chi non dà precedenza a pedoni e ciclisti o parcheggia in stalli riservati. Previsto anche un maggiore valore sanzionatorio per le telecamere di videosorveglianza per gravi infrazioni in autostrada o strade extraurbane principali

CELLULARI

  • La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da 250 a 1.000 euro e in caso di recidiva lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Inserita la mini sospensione automatica (senza l'intervento del prefetto) della patente: sospesa per una settimana se ci sono almeno 10 punti, se però i punti sono meno la sospensione sarà di 15 giorni. I tempi, poi, raddoppiano se l'uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo

MOTOVEICOLI

  • Novità anche per i motoveicoli nel nuovo Codice della strada: il limite di cilindrata per il loro accesso e circolazione su autostrade e strade extraurbane principali si abbassa a 120 cc. Via libera, invece, ai rimorchi trainati da moto

LE ZTL

  • Il disegno di legge introduce anche maggiori specifiche sulle aree Ztl. Le sanzioni per la circolazione abusiva in una Zona a traffico limitato non potranno essere più di una al giorno (con l'aggiunta dell'eventuale tariffa d'ingresso). Ci sarà anche maggiore tolleranza sul tempo di permanenza, soprattutto quando ci sono rallentamenti dovuti al traffico o eventi straordinari. Potranno poi essere istituite per ragioni ambientali delle Ztl territoriali al di fuori dei centri urbani

BICI E MONOPATTINI ELETTRICI

  • Oltre all'aumento delle piste ciclabili, è previsto l'obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bici (“ove le condizioni della strada lo consentano”). Per i monopattini diventano obbligatori targa, casco e assicurazione. Per chi circola senza i documenti necessari la multa sarà tra 100 e 400 euro. Obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno, con sanzione tra 200 e 800 euro. I monopattini in sharing dovranno bloccarsi automaticamente quando escono

ABBANDONO DI ANIMALI

  • Vengono poi rafforzate le sanzioni per chi abbandona gli animali sulla strada: sospensione della patente da sei mesi a un anno e pene simili a quelle previste per l'omicidio stradale e le lesioni personali gravi o gravissime, qualora l'abbandono causi incidenti con morti o feriti

AUTOVELOX

  • Per gli autovelox un decreto regolerà le nuove modalità di posizionamento. Il testo rientra nella riforma del Codice della strada. L’apparecchio dovrà avere omologazione anti-truffa, essere riconoscibile e preceduto da un segnale, non posizionato in punti strategici solo "per fare cassa" (come ha detto Salvini). Sarà utilizzabile solo se il massimo della velocità concessa su quel tratto è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quel tipo di strada

VELOCITÀ

  • Inoltre, tra due dispositivi ci dovrà essere una distanza di almeno 3 km sulle strade extraurbane principali e di 1 km su quelle secondarie. Il nuovo Codice prevede anche l’aumento delle sanzioni per eccesso di velocità: da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi. Se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni

ALTRE MISURE

  • Prevista la confisca dell'auto per guida contromano in curva o in corrispondenza di dossi e incroci. Introdotta la responsabilità diretta del proprietario del veicolo per mancata assicurazione Rc quando lascia la vettura ad altri. Previste norme per la sicurezza dei passaggi a livello e regole più severe per la sosta vietata nei parcheggi per i disabili (multe da 330 fino a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (multa da 165 a 660 euro). I minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino a 24 anni

 tg24.sky.it

L’alcoltest non “aspetta” l’arrivo del legale del guidatore incriminato

In caso di sospetta guida in stato di ebbrezza (auto che procede in centro urbano a zig-zag) la polizia deve eseguire l’alcoltest tempestivamente senza aspettare, cioè, che il guidatore si trovi nelle condizioni di farsi assistere da un avvocato. Secondo la Cassazione (sentenza n. 12178/24), infatti, si tratta di un accertamento urgente e indifferibile, che non tollera attese.

Su telegram pdf








Divieto afflusso autoveicoli motoveicoli ciclomotori isole Golfo Napoli-Anno 2024


 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per l'isola di Ischia a decorrere dal 29 marzo 2024.

Il divieto si aggiunge a quelli già disposti per l'isola di Capri, a decorrere dal 30 marzo 2024, e Procida, a decorrere dal 23 marzo 2024.
I decreti prevedono la possibilità, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, che il Prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.
 
Le relative istanze, unitamente alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere presentate o trasmesse alla Prefettura,  almeno 7 giorni prima della data di imbarco :
 
  1. - presso l'ufficio accettazione della Prefettura di Napoli nei giorni lunedì e mercoledì , dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
  2. - ovvero tramite P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefna @pec.interno.it (estendendo l'invio anche agli indirizzi e-mail: concetta.lasala@interno.it  e maria.viviani@interno.it ).
  3. Qualora l'istanza sia stata presentata tramite P.E.C., l'autorizzazione verrà recapitata nei due giorni antecedenti alla data dell'imbarco, all'indirizzo P.E.C. di spedizione
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:  
  • istanza compilata in ogni sua parte;
  • autodichiarazione compilata in ogni sua parte;
  • fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
  • fotocopia del documento di riconoscimento;
  • documentazione a supporto della richiesta*.
Si raccomanda la corretta compilazione di tutti i campi dell'istanza e dell'autodichiarazione e l'indicazione di un recapito telefonico mobile e di un indirizzo e-mail .
 
(*) Istanze incomplete o prive della predetta documentazione non saranno prese in considerazione dall'ufficio

Ultima modifica il 27/03/2024 alle 10:14:03
 
Prefettura di Napoli

DASPO URBANO”: INFONDATE LE QUESTIONI SUL DIVIETO DI ACCESSO DISPOSTO DAL QUESTORE A DETERMINATE AREE SE SUSSISTE IL CONCRETO PERICOLO DI COMMISSIONE DI REATI

 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 25 marzo 2024
“DASPO URBANO”: INFONDATE LE QUESTIONI SUL DIVIETO
DI ACCESSO DISPOSTO DAL QUESTORE A DETERMINATE AREE
SE SUSSISTE IL CONCRETO PERICOLO DI COMMISSIONE DI REATI
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 47, ha dichiarato non
fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di
Firenze, sul divieto di accesso ad aree delle infrastrutture dei servizi di
trasporto e ad altre aree urbane specificamente individuate dai regolamenti
comunali che, in base al cosiddetto decreto Minniti del 2017, il questore può
disporre nei confronti di chi, nelle stesse aree, abbia reiteratamente
commesso le violazioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2 (impedimento della loro
accessibilità e fruibilità in violazione di divieti di stazionamento o di
occupazione di spazi e altri illeciti specificamente indicati).
La Corte ha ritenuto che la norma censurata (l’art.10, comma 2, del decreto-
legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del
2017) debba essere interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal
giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e
117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo
n. 4 alla CEDU).
Si deve in particolare escludere, secondo la Corte, che la norma in questione,
nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la
sicurezza, faccia riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’art. 4
del decreto Minniti: concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16
Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in
quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano». Il termine «sicurezza»
deve essere inteso invece nel senso – coerente con la natura di misura di
prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale
– di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo
da condotte criminose.
Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che
vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla
lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal
destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia
convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 del Protocollo n. 4 alla
CEDU), sotto il profilo della carenza di precisione della norma
nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile
neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione
quest’ultima è annessa.
La Corte ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto Minniti, sollevata dal
Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 3 Cost. con riguardo
all’individuazione delle condotte illecite, sul rilievo che sarebbe irragionevole
colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e
occupazioni di spazi, impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture
dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece
chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose
per la sicurezza (minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche, ecc.).
Secondo la Corte, si è di fronte a una scelta espressiva dell’ampia
discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente
irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette
l’intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che,
sulla base dell’esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di
insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita
occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da
rilevanti flussi di persone. Il legislatore non ha mancato, peraltro, di prendere
in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale (comprese
quelle richiamate dal giudice a quo) ai fini dell’applicazione di altre figure di
DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del decreto
Minniti.
La Corte ha dichiarato invece inammissibili, per difetto di rilevanza nel
giudizio a quo, le questioni aventi ad oggetto l’ordine di allontanamento per
48 ore dal luogo di commissione del fatto, che ai sensi degli artt. 9, comma
1, e 10, comma 1, del decreto Minniti deve essere impartito al trasgressore
dall’organo accertatore delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9.
Roma, 25 marzo 2024

Minivolture per intestazione veicoli (operatori)


Decreto Dirigenziale prot.89 del 14/03/2024

Descrizione breve

Dal 15 aprile 2024, per le richieste di intestazione di veicoli a nome degli Operatori che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cd. “minivolture”), sarà rilasciato un “certificato di minivoltura” in sostituzione dell’attuale documento unico di circolazione e di proprietà.

Il certificato, non valido ai fini della circolazione su strada, è contraddistinto da un numero identificativo e dalla relativa data di emissione e contiene, in particolare, sia i dati identificativi del veicolo sia le generalità del soggetto intestatario, nonché il numero progressivo di iscrizione o trascrizione dell’atto nel pubblico registro automobilistico.


Allegati

Decreto_Dirigenziale_089 del 14-03-2024.pdf


Post più popolari