domenica 17 aprile 2016

Notifica inesistente se è affidata ad un servizio postale privato

La Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi "inesistente" la notifica della cartella di pagamento quando è effettuata a mezzo raccomandata, affidata ad un servizio postale privato. Tuttavia, non ricorre lo specifico vizio di notifica, se la spedizione della raccomandata è delegata ad un soggetto privato, ma la consegna dell’atto è comunque eseguita dall’Ente Poste (Ordinanza 12 aprile 2016, n. 7156).

La Corte Suprema ha precisato, in particolare, che nonostante la liberalizzazione dei servizi postali operata nel 1999 con il decreto legislativo n. 261/1999, in attuazione della normativa comunitaria, per esigenze di ordine pubblico, continuano ad essere riservati al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che la norma ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi "inesistenti".
Nella controversia all’esame dei giudici di legittimità, tuttavia, l’Agente di riscossione ha impugnato la decisione dei giudici tributari, che avevano accolto il ricorso del contribuente, eccependo che di aver delegato un soggetto privato per provvedere alla notifica delle cartelle, il quale aveva poi effettuato la spedizione per conto dell’Agente con invio raccomandato per il tramite dell’Ente Poste. In tale circostanza, precisa la Corte di Cassazione, non è ravvisabile il denunciato vizio di notificata "inesistente", in quanto materialmente ed in concreto l’incombenza risulta svolta dall’Ente Poste conformemente alla riserva normativa.
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