Previste novità anche in materia di C.d.S. (v.sotto):
338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in
favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi
d'opera.
338-bis. All'articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è
sostituita dalla seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni
di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213
e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;».
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372-decies. Dopo l’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
«Art. 46-ter. (Documentazione
relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un
trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di
controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al
proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo
dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi
sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo è affidato in
custodia,
a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi
del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli
207 e 214 del medesimo codice.
2. La prova documentale di cui al comma 1
può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di
accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle
vigenti norme nazionali o internazionali.
3. Fatta salva l'applicazione degli
articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo
della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata
compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di
verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del
controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e
secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
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372-duodecies. Al fine di
avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su
veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni
inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione
sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e
dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Le modalità tecniche
e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
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512-ter. Dal 1 luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai
dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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42-undecies. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al
fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»
con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della
medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro
8.000 per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa
massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato
all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è
a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito di imposta,
le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica
della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra
disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
42-duodecies. Le disposizioni di
cui al comma 42-undecies si applicano per i veicoli nuovi acquistati con
contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1 gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
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548. Al fine di contrastare
l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei
veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli
oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo,
all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo
le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per
reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione
doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla
documentazione comprovante la radiazione dal PRA».
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Spero di non aver dimenticato nulla ma ci aggiorniamo a presto
Mario Serio
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SOSTEGNO MORALE E' ANCHE QUESTO!!!!
VEDIAMO DI ARRIVARE A 500?
GRAZIE
GRAZIE