L’attribuzione del buono pasto al personale di polizia municipale non è dunque automatica ma necessita dell’intervento dell’amministrazione, la quale potrà determinare in tal senso nell’ambito della propria autonomia organizzativa.


27/02/2015 - Una Amministrazione ha formulato una richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità di corrispondere il buono pasto al personale di polizia municipale che presta servizio dalle ore 14,00 alle 20,00, ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 9.5.2006.

@ parere dell'Interno


27/02/2015 -
Con una nota una Amministrazione ha formulato una richiesta di chiarimenti in ordine alla possibilità, alla luce delle previsione contenuta all’art. 13 del CCNL del 9.5.2016, di corrispondere il buono pasto al personale di polizia municipale che presta servizio dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
Si rileva preliminarmente che la disposizione recata dall’art. 13 dell’ultimo contratto di lavoro del personale degli enti locali del 9.5.2006, prevede che “nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, gli enti individuano in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività della biblioteca, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.”
Relativamente al contenuto della norma, si deve osservare, quindi, che l’estensione del beneficio del buono pasto può riguardare solo limitate figure professionali inserite in determinati settori, come indicati dalla norma stessa, soggette a particolari condizioni di lavoro, le quali devono essere riconosciute dall’ente in sede di contrattazione decentrata.
Resta fermo che i requisiti per la concessione dei buoni pasto sono quelli indicati nell’art. 45, comma 2, del CCNNL 14.9.2000, visto l’espresso richiamo operato dallo stesso art. 13, ovvero prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Occorre precisare, a tal fine, che ai sensi del disposto dell’art.46, comma 2, del medesimo CCNL, ogni ente adotta una autonoma disciplina sull’orario di lavoro stabilendo l’entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, per avere diritto al buono pasto.
Da quanto sopra consegue che la sussistenza di un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro, consente di andare ad individuare ulteriori particolari figure professionali che sono tenute a svolgere la loro prestazione lavorativa con modalità diverse da quelle indicate dalla norma di riferimento. Tra queste figure, ben possono rientrare gli operatori della polizia municipale, nel caso in cui l’ente abbia adottato una particolare articolazione dell’orario di servizio tale da poter essere ricompresa nelle ipotesi previste dalla normativa contrattuale.
L’attribuzione del buono pasto al personale di polizia municipale non è dunque automatica ma necessita dell’intervento dell’amministrazione, la quale potrà determinare in tal senso nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

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