lunedì 2 novembre 2015

Intestazione temporanea dei veicoli in locazione senza conducente per più di 30 giorni




Con circolare MIT n. 25018 del 29 ottobre 2015 sono state emanate nuove disposizione, che sono operative a partire dal 2 novembre 2015 e  riguardano l’intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza conducente.

Detta Circolare si è resa necessaria dopo che il Tar del Lazio   con sentenze n. 11004/2015 e n. 11006/2015, depositate il 02 settembre 2015,  ha accolto parzialmente i ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio.

Ma se da un lato il medesimo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente talune eccezioni:

·         “nella sola parte in cui deduce l’illegittimità della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1 pag. 10) prevede il divieto di subcomodato e, per l’effetto, annulla la circolare limitatamente alla predetta parte”;
·         “nella sola parte riferibile alla censura sub VI e limitatamente alla dedotta illegittimità della disposizione, di cui a pag. 9 della circolare del 27 ottobre 2014, che prevede il divieto di delega generale e, per l’effetto, annulla, in parte qua, la predetta circolare”;
·         “con riferimento alla sola censura rubricata sub XIV e, per l’effetto, annulla la circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro”;

dall’altro,  ha evidenziato che “resta ferma l’applicazione dell’art. 247 bis del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada…il quale pone a carico dell’avente diritto (nel caso di specie: il locatario) gli obblighi di comunicazione ivi disciplinati e le responsabilità amministrative derivanti dalla omissione degli obblighi stessi” e in riferimento alla restante parte del ricorso principale, Il Tribunale ne ha dichiarata la  cessazione della materia del contendere,  in quanto  le  circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014, che disciplinano la locazione senza conducente,  erano nel frattempo state oggetto dell’annullamento in autotutela ad opera della circolare del 9 marzo 2015,  emanata dal Ministero dall’Interno.

Alle luce delle nuove disposizioni, il Ministero ricorda, che gli obblighi di comunicazione relativi alla temporanea disponibilità di veicoli a titolo di locazione senza conducente ricadono sull'avente causa che può delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali, all'espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

Restano, tuttavia, alcune criticità che la circolare predetta purtroppo non chiarisce:
La prima, relativa ai controlli ed in particolare  all’applicazione del sistema sanzionatorio da parte degli organi di Polizia Stradale, tenuto conto che  l’avente causa (locatario), non risulta tra i responsabili in solido di cui all’art. 196 del C.d.S., la seconda, invece, riguarda tutte quelle procedure che sono state oggetto di annullamento, in autotutela, da parte del Ministero dell’Interno.
Sotto una scheda riepilogativa relativa all’Art. 94, comma 4-bis, C.d.S. -
Mario Serio
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