domenica 25 ottobre 2015

Il lavoro nella festività infrasettimanale dopo la sentenza della Cassazione 16592 del 7 Agosto 2015

Recentemente è stato posto un  quesito all’Aran da parte di un comune, nel quale si chiede il proprio orientamento, in merito al lavoro festività infrasettimanale, ed in particolare se: “Alla luce della summenzionata sentenza – analoga a livello di principi espressi con altre decisioni della Suprema Corte – sono ancora valide le considerazioni sin qui sostenute sul punto da questa Agenzia?”
La sentenza a cui si faceva riferimento sopra  è la  n. 16592 del 7 agosto 2015 .

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La risposta  non si è certo fatta attendere,  tenuto conto che il quesito era stato posto nel mese di Settembre 2015 e con nota prot. 21760 del  15 Ottobre 2015 l'ARAN ha ribadito quanto segue:

la scrivente Agenzia, attualmente, non può che ribadire il proprio orientamento in materia, secondo il quale al personale che rende la propria prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale nell'ambito di un'organizzazione del lavoro per turno spetta solo il compenso previsto dall'art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta”.

Peraltro, continua la nota suddetta,  l’ orientamento sopra citato ha trovato supporto in numerose sentenze della Cassazione (sentenze n.8458/2010, n.2888/2012, n.22799/2012, n.13558/2014 e ordinanza 3.4.2014, n.7790), non riferentisi al lavoro privato, contrariamente alla sentenza 16592/15, ma  riferentesi specificatamente al Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, per cui annuncia, fin d’ora, che procederà ad opportuni approfondimenti tra le diverse Direzioni di contrattazione nonché, eventualmente, con il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo conoscere a gli Enti  il proprio orientamento.

Mario Serio
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