venerdì 23 ottobre 2015

Autovelox: Sulle strade Extraurbane decide il Prefetto

N. 00873/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Sant'Agata Feltria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;


contro

A.N.A.S. S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gualandi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Anas in Bologna, viale A.Masini 8;
Ministero dell'Interno, Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna; Prefetto di Rimini, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;


nei confronti di

Maggioli S.p.A. non costituita in giudizio;


per l'annullamento

del provvedimento di ANAS del 27.02.14 con il quale è stata sospesa l'efficacia del provvedimento di concessione di area per installazione autovelox;- della nota prot. 7256/2207 del Compartimento di Polizia Stradale;

della nota prot. 6837 del 10.03.14 del Prefetto di Rimini;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A. Roma e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Alessandro Mantero, Enrico Gualandi e Stefano Cappelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Comune di Sant’Agata Feltria impugnava l’atto indicato in epigrafe e concernente la sospensione dell’efficacia della concessione di area per installazione di un autovelox a seguito del parere negativo della Polizia Stradale e dell’esito di una valutazione collegiale promossa dal Prefetto di Rimini.

L’A.N.A.S. s.p.a. aveva rilasciato al Comune una concessione di un area sita tra il Km. 196,300 ed il Km 196,700 della SS 3 bis Tiberina per consentire l’installazione di un autovelox ed a seguito di ciò era stata disposta una gara per la messa in opera dell’apparecchiatura regolarmente aggiudicata con consegna del cantiere.

Veniva a tal fine richiesta all’ANAS la temporanea interdizione del traffico per il tempo necessario per l’installazione cui seguiva l’atto impugnato; la motivazione dell’atto faceva riferimento al parere del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna ed ad un incontro di coordinamento presso la Prefettura di Rimini che aveva convenuto sulla correttezza del procedimento di sospensione.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 4 D.L. 121/2002 poiché la SS 3 bis Tiberina è strada extraurbana principale per la quale non è necessario che il controllo remoto del rispetto dei limiti di velocità sia deciso dal Prefetto su parere della Polizia Stradale; in conseguenza di ciò non vi erano i presupposti per un provvedimento di sospensione dell’efficacia.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 21 quater L 241/1990 poiché la sospensione del’efficacia non ha un termine finale.

Il terzo motivo contesta l’illegittimità della convocazione da parte del Prefetto della riunione di coordinamento.

Il quarto rivolge le stesse censure al parere della Polizia Stradale.

Il quinto censura che il contenuto del parere della Polizia Stradale relativamente alla necessità del rispetto della distanza di un chilometro dall’ultimo segnale che precisi quale sia il limite di velocità; nel caso di specie ciò non era necessario perché sulla SS 3 bis Tiberina il limite di velocità è uniforme; inoltre il segnale che deve preannunciare l’esistenza di un autovelox era stato previsto alla distanza regolamentare.

Essendo stato notificato in data 17.5.2014 il provvedimento di revoca della concessione, il Comune depositava ricorso per motivi aggiunti avverso tale atto.

Il primo motivo eccepisce che per potersi parlare di revoca è necessario che vi siano sopravvenuti motivi che la giustificano e non un’illegittimità che sia preesistente al rilascio dell’atto revocato.

Il secondo motivo denuncia l’infondatezza del motivo posto a fondamento della revoca e cioè la necessità di attivare un coordinamento tra gli organi di polizia ex art. 11, comma 5, C.d.S.

Il terzo motivo contesta l’utilizzo della formula “con salvezza dei diritti di ogni altra amministrazione“ per giustificare la revoca; tali diritti devono essere compiutamente individuati e non meramente enunciati.

Il quarto motivo non ritiene sussistere un potere di revoca incondizionato da parte di ANAS.

Il quinto motivo richiama le censure già espresse nel ricorso principale contro il parere della Polizia Stradale.

Il sesto motivo lamenta la non previsione di un indennizzo visto oltretutto i costi sostenuti dal Comune per dare attuazione al progetto di installare l’apparecchiatura.

Si costituivano in giudizio l’ANAS s.p.a. ed il Ministero dell’Interno che concludevano per il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.

Alla camera di consiglio del 9.9.2014 veniva respinta l’istanza cautelare con ordinanza confermata da successivo provvedimento del Consiglio di Stato del 25.11.2014.

Il ricorso è infondato.

L’ANAS non poteva che emanare i provvedimenti prima di sospensione e poi di revoca ella concessione a suo tempo rilasciata poiché il Comune non aveva preventivamente cercato quel coordinamento che è previsto dall’art. 11, comma 3, C.d.S. : “Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'Interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'Interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.”.

Il tratto di strada ricompreso tra il KM 196,300 e il Km 186,700 è posto all’interno del territorio del Comune di Sant’Agata Feltria, ma non all’interno del centro abitato, pertanto qualunque iniziativa andava coordinata con il Prefetto quale ufficio territoriale del Ministero dell’Interno.

Gli impianti di controllo a distanza del rispetto dei limiti di velocità possono essere installati sulle strade extraurbane principali, come la statale 3 bis Tiberina, secondo le direttive del Ministero dell’Interno.

Pertanto il Comune di Sant’Agata Feltria non poteva di propria iniziativa decidere l’installazione di un impianto di autovelox in una strada peraltro vigilata dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Bagno di Romagna che pattuglia nella 24 ore un tratto di superstrada che va dal KM 153,100 al Km 234,700.

Peraltro l’art. 11, comma 1, C.d.S. classifica i cinque servizi di polizia stradale: “a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. “.

Ma al Comune di Sant’Agata Feltria sembra interessare solo il primo peraltro in un tratto di strada che non si caratterizzata per particolare pericolosità che costituisca una dei criteri per stabilire dove allocare gli autovelox.

E’ evidente che lo scopo del Comune era solo quello di poter contestare l’eccesso di velocità a automobilisti di passaggio rimpinguando così le casse del Comune senza neanche colpire cittadini residenti dal momento che si tratta di strada di grande scorrimento.

Peraltro la SS 3 bis Tiberina può essere classificata come strada di tipo B solo dal punto di vista funzionale poiché non possiede la banchina pavimentata a destra cosicchè ai sensi dell’art. 13, comma 5, C.d.S. il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe dovuto emanare norme per la classificazione delle strade esistenti.

Non essendo state emanate tali norme per le strade classificate di tipo B come SS Tiberina il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto che le norme di comportamento e di gestione debbono essere quelle relative alle strade di tipo C e quindi con giustificato intervento del Prefetto.

Sussistevano, quindi, tutti i presupposti per sospendere prima e revocare poi una concessione che l’ANAS avrebbe dovuto probabilmente evitare di rilasciare prima di aver sentito le autorità competenti, prevenendo quindi il sorgere di questo contenzioso.

I ricorsi vanno, quindi respinti, ma per la ragione appena esposta può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:



Michele Perrelli, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore






L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

















DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)