Stop alle spese "folli" di accertamento e notificazione dei verbali al C.d.S.?

Adozione di criteri per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
Di Camera dei deputati
Atto n. C 3029


PROPOSTA DI LEGGE N. 3029
d'iniziativa dei deputati

SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, OTTOBRE

Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale

Presentata il 13 aprile 2015

Onorevoli Colleghi! Recentemente è sorta una polemica riguardante una pratica delle amministrazioni comunali che va a discapito dei cittadini. Questa pratica consiste nell'aumento artificioso delle spese di accertamento e di notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada». In altri termini, i comuni economicamente in affanno tendono a gonfiare le spese di notificazione per fare cassa e compensare lo sconto del 30 per cento, previsto dalla legge per chi paga le sanzioni entro pochi giorni.
In tal modo, le spese di notificazione, che incidono sull'onere dell'intera multa, vanno ben al di là dei costi veramente sostenuti dai comuni e rappresentano una vera e propria tassazione indiretta a carico degli automobilisti.
È opportuno ricordare che in caso di impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione si può provvedere alla successiva notificazione del verbale ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada. Il comma 4 del predetto articolo pone espressamente a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria anche le spese di accertamento e di notificazione del relativo verbale. Non sono tuttavia specificati le modalità e i termini nei quali le operazioni debbano svolgersi e i comuni possono operare con assoluta discrezionalità nella determinazione degli importi di queste spese.
È cosa legittima e di buon senso che alla sanzione si sommino le spese vive sostenute per riscuoterla, ma non è giustificabile che le amministrazioni locali abusino di questo meccanismo, gonfiando tali spese per risanare i loro bilanci e facendo così passare in secondo piano la funzione rieducativa della sanzione.
Inoltre, a causa di queste pratiche, le spese di notificazione possono subire e di fatto subiscono, come dimostra uno studio condotto dalla rivista «Quattroruote», oscillazioni cospicue da comune a comune, comportando così una diversità di trattamento altrettanto ingiustificata fra i cittadini.
Per porre un freno a questa tendenza, la presente proposta di legge inserisce il comma 4-bis nell'articolo 201 del codice della strada, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri e dei limiti che le amministrazioni comunali devono osservare nella determinazione degli importi di tali spese.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4».





C_3029.pdf (48195 byte)

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