domenica 19 aprile 2015

FUOCHI ARTIFICIALI: autorità competente a rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.

La licenza di cui all'art. 57 del TULPS è rilasciata dal Sindaco in qualita di autorità locale di P.S.

Giova ricordare, a tal proposito, che ai sensi dell'art.15 della L 121/81 sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. e ove non siano istituiti commissariati di polizia , le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo (e non il dirigente)
Quindi il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale di Governo o di autorità sanitaria non è un organo del Comune, ma dello Stato.

Tale principio viene chiaramente sostenuto dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sentenza 16 aprile 2004, n. 7244).

Inoltre il concetto è anche ripreso dall'art. 54 del T.U.E.L:


Art. 54
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.



Tuttavia, con il D lgs. 204/2010 all'articolo 57, dopo l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

"La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.”

Nota: viene introdotta la licenza per i poligoni privati e per i campi da tiro a volo. Nei comuni dove non vi è la PS , la licenza verrà rilasciata dal Sindaco

Mario Serio

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FUOCHI ARTIFICIALI – Autorizzazione ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S. Documentazione e prassi per l’acquisizione del parere da parte della Commissione tecnica di cui all’art. 49 del T.U.L.P.S. per l’individuazione dei siti idonei all’accensione dei fuochi artificiali.


Pervengono a questa Prefettura diverse richieste di chiarimenti in merito alla circolare n. 26468 del 30 luglio 2014 con particolare riferimento all'acquisizione del parere da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 49 del TULPS per l'individuazione dei siti idonei all'accensione dei fuochi artificiali.
Al riguardo, nel ribadire che il rilascio delle autorizzazioni per lo sparo di fuochi artificiali è imprescindibilmente legato all'esigenza di evitare danni e pericoli alle persone, alle cose ed all'ambiente, pertanto, lo stesso deve essere strettamente legato alla verifica dell'idoneità dei luoghi individuati per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, si precisa quanto segue.
Al fine di agevolare la predetta Commissione nell'assolvimento delle sue funzioni consultive e nella pianificazione delle proprie attività, le SS.LL. quali Autorità locali di PS ( nei Comuni non sedi di Questura o Commissariato di PS), individueranno, preliminarmente, le aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali, presentando la richiesta di parere almeno trenta giorni prima della data di accensione dei fuochi corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1) alla presente.
Si sottolinea che l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente da codesta Autorità locale di PS (e non dal pirotecnico).
La Commissione, dopo aver verificato la documentazione prodotta, effettuerà un sopralluogo cui dovrà partecipare anche il Sindaco o un suo delegato con il supporto del tecnico comunale. A conclusione dell'iter, l'organo consultivo esprimerà il parere sull'idoneità permanente del sito.
Per il sito così individuato e per il quale è stato dato parere di idoneità , l'Autorità locale di PS non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi in occasione delle successive, eventuali manifestazioni pirotecniche, se non in casi eccezionali in cui si ravvisino modifiche alle accertate condizioni di sicurezza (es. per mutate condizioni dei luoghi o per particolari condizioni metereologiche stagionali o per nuove edificazioni, etc.). A tale scopo l'Autorità di PS deve curare la verifica periodica della conservazione dello stato dei luoghi.
Per eventuali richieste di parere per l'idoneità "provvisoria" dei siti, finalizzata cioè non alla localizzazione di un sito da destinare con continuità alla predetta funzione, ma solo occasionalmente, si evidenzia che le stesse dovranno essere contenute il più possibile e limitate a casi di effettiva impossibilità di ricorrere alla modalità ordinaria sopra decritta relativa alla individuazione dei siti a carattere idoneo e permanente.
In tali evenienze le richieste dovranno comunque essere inoltrate con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo per consentire alla Commissione di riunirsi ed esaminarle con lo scrupolo e l'accuratezza necessarie.
Dette istanze dovranno essere prodotte dall'Autorità Locale di PS o dal pirotecnico ; in tale ultimo caso la domanda dovrà comunque recare il nulla osta e/o la vidimazione della predetta Autorità di PS, cui dovrà essere allegata una documentazione dell'organo tecnico comunale riguardante l'esistenza di elementi e/o vincoli rilevanti ai fini della sicurezza la cui presenza deve essere nota alla Commissione al fine dell'espressione del parere. Si precisa che tale documentazione deve essere prodotta anche in caso di inesistenza di elementi e/o vincoli rilevanti ai fini della sicurezza.
L'ulteriore documentazione a corredo della domanda di parere per idoneità provvisoria di siti è riassunta nell'allegato 2). Tale elenco include i documenti che il pirotecnico dovrà produrre all'Autorità di PS ed all'organo tecnico comunale.
Acquisita la predetta documentazione, l'Autorità di PS trasmetterà la pratica alla Prefettura per l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dell'idoneità "provvisoria" del sito proposto.
Nel richiamare i contenuti della circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.Mass.(1) dell'11 gennaio 2001, consultabile sul sito web della Prefettura http://www.prefettura.it/vibovalentia/, si formulano di seguito alcune precisazioni utili in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di P.S.:
1. il sito di accensione dei fuochi artificiali va individuato tenendo conto di eventuali vulnerabilità generali del territorio (rischio di frane, sprofondamenti, dissesti ecc.) , nonché di eventuali divieti di accensione dei fuochi disposti con specifici provvedimenti ( es. aree all'interno di Parchi ecc.);
2. si dovrà prevedere la sosta per il pubblico a una distanza superiore a quella di sicurezza dal luogo di accensione dei fuochi;
3. la viabilità di accesso al luogo di accensione dei fuochi dovrà essere tenuta sgombra da persone e cose, anche con 1'individuazione di idonee aree di parcheggio per le auto al fine di consentire, in caso di necessità, l'operatività dei mezzi di soccorso;
4. il sito dovrà preferibilmente essere scelto in modo tale che possa essere facilmente raggiunto da uno o più mezzi di soccorso per eventuali necessità connesse all'insorgere di un incendio e/o altre emergenze;
5. dovrà essere disposta in tempo utile, a cura dell'amministrazione comunale, l'interruzione delle eventuali strade esistenti nel raggio di almeno 200 metri dal luogo di accensione;
6. dovrà essere predisposta una squadra incaricata all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza composta da un adeguato numero di persone idoneamente equipaggiate di risorse strumentali e tecniche;
7. prima del rilascio dell'autorizzazione, il pirotecnico dovrà presentare all'Amministrazione il provvedimento prefettizio che lo abilita all'esercizio dell'attività;
8. il pirotecnico dovrà indicare sulla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione comunale il tipo e la quantità dei fuochi da accendere, in quanto l'autorizzazione stessa sarà valida solo per essi;
9. il pirotecnico dovrà provvedere all'accurata verifica della zona di pertinenza e di quella di presumibile arrivo dei fuochi prima dell'accensione eliminando possibili cause di incendio, dopo l'accensione per spegnere eventuali focolai di incendio ed, infine in occasione della bonifica dei luoghi interessati;
10. dovrà essere prevista la presenza di un numero idoneo di incaricati al primo soccorso.
Si sottolinea che in ogni caso il provvedimento di autorizzazione emesso dall'autorità locale di p.s. dovrà contenere, oltre alle indicazioni della Commissione aventi contenuto tecnico, anche le altre valutazioni di competenza relative alla sicurezza, all'ordine pubblico ecc.

Ultima modifica il 06/08/2014 alle 11:25:08

Documenti scaricabili

Circ_Sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali – Autorizzazione ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.
-allegato 1 circolare esplosivi
-allegato 2 circolare esplosivi
-Circolare Prefettizia n 26468-2014
-circolare del Ministero dell’Interno n. 559C.25055.XV.A.Mass

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia


]Modello fac-simile autorizzazione accensione fuochi