domenica 30 novembre 2014

Il caso operativo: circolazione di veicolo elettrico che non abbia le caratteristiche di velocipede a pedalata assistita

L’azione di prevenzione dei fenomeni di incidentalità stradale portata avanti dal Corpo ha evidenziato alcune criticità nella materiale applicazione delle sanzioni in alcune fattispecie del C.d.S.; questo, come è noto, risale a 22 anni fa e fatica a tenere il passo con l’evoluzione della circolazione stradale malgrado e/o a causa dei continui rimaneggiamenti del testo.

Si va affermando sempre più il fenomeno della circolazione di presunti “velocipedi” che in realtà tali non sono poiché possiedono le caratteristiche dei ciclomotori: per poter considerare un veicolo quale velocipede a pedalata assistita, occorre che non sia possibile  azionare il motore senza che il conducente eserciti alcuna azione sui pedali.
Atteso che da tale fondamentale distinzione derivano conseguenze quali l’obbligo della patente di guida, dell’uso del casco, della copertura assicurativa r.c. oltre che, ovviamente, dell’immatricolazione del veicolo, per il controllo della rispondenza ai dettami dell’art. 50 del C.d.S. dei numerosi velocipedi a pedalata assistita - alcuni dei quali già coinvolti in sinistro stradale -  circolanti sul territorio di competenza si richiederà particolare diligenza a causa della natura del veicolo stesso, le cui caratteristiche tecniche sono peraltro definite in maniera univoca nella direttiva 2002/24/CE.
La circolazione illecita di presunti velocipedi che in realtà risultino essere ciclomotori è particolarmente pericolosa per la collettività, perché i conducenti, confidando nella natura di velocipede del veicolo  per lo più non indossano il casco ( trascurando il fatto che viceversa anche i ciclisti consapevoli, pur non essendovi obbligati per legge, indossano i caschetti specifici) potrebbero non essere muniti di patente e perciò non conoscere le norme di circolazione o essere oggetto di revoca/sospensione della patente per motivi morali o giudiziari. La presumibile mancanza di assicurazione obbligatoria mette inoltre a carico della collettività tutti i rischi del risarcimento tramite il Fondo Vittime della Strada e la natura del veicolo/non velocipede pone seri problemi per il risarcimento, traslando la responsabilità dall’alveo dell’articolo 2054 C. Civile alla Legge n° 990/1969. Infine, i velocipedi, in quanto non omologati né immatricolati, non sono soggetti ai rigidi controlli di sicurezza e costruttivi cui sono viceversa soggetti i ciclomotori, per cui si pongono seri interrogativi circa la sicurezza per l’incolumità anche dello stesso trasgressore conducente.
Per effetto del recepimento della  citata direttiva 2002/24/CE , nel nostro ordinamento è stato introdotto il velocipede a pedalata assistita; al capo 1, Art. 1, sono elencate le tipologie di veicoli alle quali la direttiva stessa non si applica, ed al punto h)  sono contemplate “ le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h o prima se il ciclista smette di pedalare . La Direttiva in parola definisce pertanto con precisione “le caratteristiche tecniche di una  bicicletta a pedalata assistita, nonché del suo funzionamento e del relativo azionamento, non essendo previsti altresì ulteriori dispositivi in quanto specificamente non riportati.
Proprio sul testo della Direttiva, sulla cui interpretazione non vi possono essere dubbi, si deve basare il tipo di controllo da effettuarsi – su strada per i veicoli controllati nell’ambito della routine quotidiana, non appena possibile e nell’ambito dei rilievi infortunistici per quelli coinvolti in sinistro – e la stesura dei relativi verbali, essendo la possibilità di azionare il motore indipendentemente dall’azionamento dei pedali il discrimine tra il velocipede a pedalata assistita ed un ciclomotore
Sulla scorta degli studi di cui sopra, in base all’esperienza e dei risultati dei controlli effettuati dalla U.O. Infortunistica ed al positivo esito della resistenza in giudizio innanzi il Giudice di Pace, nonché del contenuto di relazione di accertamento effettuata da ingegneri del competente ufficio della Motorizzazione Civile, si ritiene di indicare una possibile modalità per l’attuazione dei controlli e applicazione della norma che sia attuabile su strada coi mezzi ordinari a disposizione del personale di polizia stradale, dando così la possibilità di riservare accertamenti tecnici specifici ai soli casi in cui questi siano richiesti dalle parti in sede di eventuale contenzioso.

  • Per i casi in cui si riscontri che soggetto circoli alla guida di un veicolo che appare non rispondere ai requisiti per essere considerato velocipede , si procederà a porre il veicolo sul cavalletto ed azionare quindi il motore mediante l’acceleratore o potenziometro eventualmente presente, al fine di porre in evidenza come il motore funzioni indipendentemente dall’azione dei pedali e financo senza nessuno a bordo del veicolo. Si passerà quindi alla redazione del V.C. iniziando col narrare le circostanze in cui il mezzo è stato colto a circolare e le infrazioni rilevate nonchè alla verbalizzazione delle operazioni effettuate, descrivendole nella parte narrativa del Verbale di Contestazione stesso  evidenziando come la trazione esercitata dal motore avveniva indipendentemente dall’utilizzo dei pedali (ove presenti); l’attività di cui sopra verrà esercitata in forza dell’articolo 13 della L. n° 689/1981 per cui nessuna obiezione potrà essere sollevata in merito.
  • Il veicolo di cui sopra, verificato che il motore sia azionabile a prescindere dall’azione sui pedali, sarà quindi da considerare ciclomotore e pertanto si dovrà procedere alla verifica delle caratteristiche, dotazioni e documenti di guida conseguenti  (assicurazione r.c., possesso patente AM, uso del casco, presenza di certificato di circolazione e targhe, eventuale passeggero trasportato, età del conducente). Dovendosi applicare  la misura del fermo/sequestro amministrativo, il veicolo verrà affidato al custode di turno non essendo possibile l’affidamento dei ciclomotori al trasgressore secondo l’articolo 213 comma 2 quinquies del Codice della Strada; l’affidamento è altresì quanto mai opportuno nel caso di cui trattasi dovendosi conservare le condizioni del veicolo nello stato in cui è stato verbalizzato,  sempre per dare la possibilità di esame tecnico successivo.
  • Ove i trasgressori dichiarino di aver acquistato in buona fede il mezzo ritenendolo velocipede a pedalata assistita, nell’ambito della consueta informazione normalmente fornita circa le modalità di ricorso andrà evidenziato come l’acquirente possa, ove ritenga di essere vittima di pratiche commerciali illecite, esercitare tutti i suoi diritti di consumatore, anche recandosi presso il Comando di Polizia Municipale.
  • Pur sottolineando che, per la sua fede privilegiata, il verbale di contestazione è già di per sé completo e sufficiente, nell’occasione sarà opportuno documentare anche visivamente quanto riscontrato nell’accertamento eseguito secondo quanto previsto dall’articolo 13 della L. 689/1981, effettuando una breve ripresa del veicolo in azione con un telefono dotato di camera od altro strumento utile e dandone menzione nel corpo del V.d.C.. Per le infrazioni rilevate in forma dinamica, ove vi sia la possibilità tecnica di effettuare - magari da bordo del veicolo di servizio in movimento - una breve ripresa  del presunto velocipede durante la marcia (alcuni hanno potenze tali da consentire, senza azionare i pedali, il trasporto di un passeggero anche in presenza di ripida salita) sarà un solido supporto al verbale di contestazione  nel caso questo venisse opposto in sede di ricorso. Si evidenzia in ogni caso come la mancanza di documentazione filmata dell’accertamento non costituisce comunque motivo di inefficacia del verbale, godendo questo di fede privilegiata ex art. 2700 C. Civ., ma come sopra detto si ritiene opportuno- sempre che possibile - riprendere le attività anche per agevolare il compito del Collega/funzionario delegato per eventuali casi di contenzioso innanzi il G.d.P..
  • La predetta documentazione video potrà essere scaricata dagli operanti in apposita modalità stabilita dal Comando, che all’atto della lavorazione dei verbali provvederà ad accoppiare il file – opportunamente nominato con riferimento al numero di V.d.C. – alla pratica, per la sua corretta archiviazione. 

Commissario di P.M.Pinomassimo dott. La Rizza
Responsabile Coordinamento operativo servizi Sicurezza Stradale

 (Polizia Municipale di Palermo- tel 091/6954303 )