giovedì 2 ottobre 2014

Diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per le visite mediche

N. 02288/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2014, proposto da:
Federazione Confsal Salfi Lombardia, in persona del segretario regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Romano, con domicilio eletto presso lo Studio della stessa in Milano, corso XXII Marzo, n. 4;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;
per l'annullamento
del provvedimento prot.9917RU di diniego di accesso agli atti emesso dal Direttore dell' Ufficio delle Dogane di Como in data 18 febbraio 2014, relativamente all'istanza ostensiva presentata in data 20 gennaio 2014;
nonché
per l’accertamento
del diritto di accesso agli atti richiesti con la relativa istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I) L'organizzazione sindacale ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, dichiara di essere firmataria del CCNL delle Agenzie fiscali e di godere pertanto dei diritti sindacali presso l'Agenzia delle Dogane.
Espone di aver ricevuto segnalazioni da parte di alcuni iscritti, dipendenti dall'Agenzia delle Dogane nella provincia di Como, di anomalie nella conduzione delle visite mediche periodiche effettuate sui dipendenti con limitazioni all'attività lavorativa, nell'ambito del piano di sorveglianza sanitaria relativo all'anno 2013.
Pertanto ha presentato in data 27 novembre 2013 istanza di accesso agli atti, chiedendo la “recente documentazione indirizzata da codesta Direzione al Medico Competente in occasione delle visite mediche periodiche, già effettuate e ancora da svolgersi, nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria relativo all’ano 2013”.
L’istanza è stata rigettata con nota del 20 dicembre 2013 in quanto ritenuta generica e non motivata in relazione alla ragione della suddetta richiesta
Con nuova istanza datata 16 gennaio 2014 l'organizzazione sindacale ricorrente ha presentato, tramite il proprio difensore, una nuova richiesta di ostensione, specificando di voler accedere alle "note redatte dalla Direzione dell'Ufficio delle Dogane di Como che sono state trasmesse al medico competente nell'ambito del piano di sorveglianza sanitario relativo all'anno 2013", precisando sotto il profilo dell'interesse che "Tali documenti rilevano sia ai fini della corretta organizzazione del lavoro che della adozione delle misure in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro con garanzia della salute dei dipendenti. L'interesse della CONFSAL/SALFI è attuale essendo il piano sanitario in corso e derivando dalle modalità di effettuazione e dalle risultanze dello stesso l'organizzazione del lavoro e dell'ufficio per i prossimi mesi" rilevando trattasi di interesse tutelato anche in relazione ai doveri di informazione ex art. 6 del CCNL di comparto” .
Con provvedimento del 18 febbraio 2014, ricevuto in pari data, l'Ufficio delle Dogane di Como ha rigettato la richiesta, contestando l'esistenza di un interesse concreto ed attuale del sindacato ricorrente ai documenti richiesti.
Con il ricorso indicato in epigrafe l’organizzazione sindacale ha impugnato il diniego di accesso, chiedendone l’annullamento nonché l’accertamento del proprio diritto all’ostensione di quanto richiesto.
Si è costituita l’Agenzia delle Dogane, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando alcune copie delle comunicazioni inviate al medico competente.
Alla camera di consiglio del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve innanzi tutto riconoscersi, sotto il profilo della legittimazione, il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (Cons. Stato sez. VI 20 novembre 2013 n. 5511; T.A.R. Napoli sez. VI 21 novembre 2012 n. 4690; T.A.R. Trieste sez. I 10 maggio 2012 n. 175).
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990 avendo l’organizzazione sindacale un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in relazione ai quale è stato chiesto l’accesso.
Oggetto dell’istanza di accesso sono tutte le note trasmesse dall’Ufficio delle Dogane di Como al medico competente, in occasione delle visite per la verifica della permanenza delle limitazioni alle mansioni di 49 dipendenti, nell’ambito del piano di sorveglianza sanitaria relativo all'anno 2013.
Le note – di cui l’Avvocatura dello Stato ha prodotto in giudizio tre esemplari in copia – contengono una descrizione della mansioni svolte dai dipendenti, al fine di verificare, da parte del medico competente, la sussistenza dei presupposti per l’esclusione del dipendente stesso da determinate attività.
Tali note riguardano quindi l’organizzazione del lavoro e la materia della sicurezza dei lavoratori, ambiti in cui l’interesse del sindacato è strettamente correlato alla finalità dell’associazione, che, tra le proprie prerogative, ha anche quelle nelle materie suddette.
Non può essere fondatamente opposto che si tratti di documenti che attengono alla posizione sanitaria specifica di ciascun lavoratore. La tutela della riservatezza dei dati sanitari ben può essere contemperata con il diritto di accesso ai documenti attraverso semplici modalità di oscuramento del nome del dipendente.
Né può ritenersi soddisfatto il diritto di ostensione attraverso la risposta fornita dall’Amministrazione in data 20 dicembre 2013 che riporterebbe “fedelmente” – a detta della difesa erariale - il contenuto delle comunicazioni inviate al medico competente. Dalle tre copie delle note depositate in giudizio si evince, invece, che ciascuna di esse reca un contenuto differente, in quanto correlato alle mansioni di ogni singolo dipendente.
Infine non è sostenibile che l’istanza presentata sia preordinata ad un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione. Tale locuzione – preclusiva all’accesso agli atti ai sensi dell’art. 24 comma 3 L. 241/1990 – è infatti riferibile ad un’istanza ostensiva connotata da un interesse meramente esplorativo, volto ad una sorta di sindacato diffuso sull’attività dell’Amministrazione e sull’efficienza dei pubblici poteri.
Nel caso di specie, al contrario, è decisamente da escludere il carattere meramente emulativo dell'istanza di accesso, in quanto l’organizzazione ricorrente, come detto, è portatrice di un interesse rispondente ai presupposti di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990 e ha chiaramente circoscritto i documenti di suo specifico interesse.
Pertanto il ricorso merita accoglimento.
Va conseguentemente ordinato all’Ufficio delle Dogane di Como di consentire all’organizzazione sindacale ricorrente l’accesso agli atti entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione, mediante estrazione di copie di tutte le note inviate dal predetto Ufficio al medico competente. Per la tutela della riservatezza dei dipendenti interessati dalle visite mediche l’Amministrazione curerà l’oscuramento del nominativo di ciascun dipendente contenuto in ogni nota.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Ufficio delle Dogane di Como di consentite l’accesso agli atti richiesti, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Diego Spampinato, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)