lunedì 25 agosto 2014

Importanti novità in materia agroalimentare, prevenzione incendi, Ambientale (tracciabilità dei rifiuti, Sistri ecc)

Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 91/2014 (testo coordinato)

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 116, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".


3.1. La struttura della legge di conversione

La legge n. 116/2014, in vigore dal 21 agosto 2014, si compone di un unico Titolo, con tre Capi, di 57 articoli e di due allegati:
Titolo I - MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO (artt. 1 - 8)
Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA (artt. 8-bis - 17-bis)
Capo III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE (artt. 18 - 35)
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3.2. Alcune novità introdotte dalla legge di conversione

Ci limitiamo a segnalare alcune tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione.
A) Sostanziali modifiche si registrano alla sezione del decreto dedicata al settore agricolo (Capo I - Artt. 1 - 8).
1) Per le violazioni delle norme agroalimentari di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo; viene specificato che per violazioni sanabili si intendono errori od omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose sono eliminabili (art. 1, commi 3 e 4).
2) Previste semplificazioni in materia di prevenzione incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi (art. 1-bis, comma 1).


3) Soppresso l'art. 6 della L. n. 1526 del 1956 che prevedeva l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio da parte di coloro che gestivano i magazzini di deposito all'ingrosso di burro (art. 1-bis, comma 4).

4) Dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN):
- i registri dei prodotti vitivinicoli;
- Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 (materie prime per la produzione di sfarinati e di paste alimentari);
- Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (produttori e confezionatori di burro);
- Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 ( produttori, importatori e grossisti di saccarosio, di glucosio e di isoglucosio) (art. 1-bis, commi 5, 6, 7 e 8).

5) Istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (art. 1-ter).

6) Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza (art. 2, comma 1-bis).

7) Incentivi per l'assunzione di giovani disoccupati in agricoltura.
La legge di conversione n. 116/2014 del D.L. n. 91/2014, all’art. 5, comma 6-bis, fissa un tetto massimo ai benefici contributivi per imprenditori agricoli che assumono giovani disoccupati:
- 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
- 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, per ogni anno e per ciascun lavoratore.
Per fruire dell’agevolazione le assunzioni devono essere effettuate nel periodo tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono riguardare giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi oppure essere privo di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’assunzione può essere a tempo indeterminato o a termine con durata almeno triennale, ed il contratto, redatto in forma scritta, deve garantire almeno 102 giornate lavorative nel corso dell’anno.
La misura dell’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi ed è utilizzabile in compensazione con i contributi dovuti in ragione della durata del contratto:
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno dall’assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno dall’assunzione;
- 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno dall’assunzione
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Qualora l’assunzione sia effettuata a tempo indeterminato, l’incentivo spetta nella misura di 18 mensilità a decorrere dal compimento del diciottesimo mese dalla data di assunzione.
Per dar luogo al beneficio, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Si applicano, inoltre, i vincoli introdotti dalla legge n. 92/2012, pertanto l’incentivo non spetta se:
- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo
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La comunicazione tardiva di instaurazione del rapporto di lavoro produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
L’INPS deve stabilire le modalità e la tempistica per la presentazione delle istanze, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo.
L'incentivo sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

8) Dettate nuove disposizioni per i contratti di rete effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari (art. 6.bis).

9) Previsti interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani (art. 7-bis).



B) Rilevanti modifiche anche nel settore della tutela ambientale con l'introduzione di semplificazioni dei procedimenti in materia ambientale (Capo II - Art. 8-bis - 17-bis).
1) Previsti interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa stradale (art. 9).

2) Previste misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale (art. 10).

3) Previste procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi (art. 13).

4) Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 14, comma 2).

5) Circa l'operatività del SISTRI, viene formalizzata la proroga della decorrenza dal 3 marzo 2014 al 31 dicembre 2014, e contemporaneamente si prevede l’attuale gestore (Selex) opererà fino al 31 dicembre 2015, per poi procedere all’individuazione di un nuovo gestore con gara europea (art. 14. comma 2-bis).

C) In tema di cooperazione, con una nuova disposizione dettata all'art. 17-bis viene previsto che:
- per le cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES entro i limiti comunitari (regolamento UE n. 1407/2013);
- per le società cooperative di consumo e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota degli utili netti annuali è fissata al 23% (per le altre cooperative resta il limite del 30% di cu all’art. 1, co. 464 L. n. 311/2004);
- le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d’Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore dei soggetti diversi dai soci, ai fini delle agevolazioni fiscali, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d’imposta in cui non è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci;
- previste novità anche per quanto riguarda la governance delle cooperative di consumo con numero di soci superiore a centomila.

D) Confermate con qualche novità le norme in materia di quotazione delle imprese e le novità in materia di diritto societario (art. 20 e 21).
Confermata l’abrogazione della norma che prevede che la nomina del collegio sindacale nelle SRL è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (art. 2477, comma 2). Viene però previsto che, di conseguenza, la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca (art. 21, comma 8).

1) Tra le novità si segnala la norma con cui si prevede che, al fine di facilitare e accelerare le procedure per l’avvio delle attività economiche, nonché le procedure per l’iscrizione nel Registro delle imprese, quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico, o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procederà all’iscrizione immediata dell’atto.
L’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto. Resta ferma la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile.
Tale disposizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento e non si applica alle società per azioni (art. 21, comma 7-bis).

E) Con il nuovo articolo 22-bis vengono apportate modifiche all’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 nelle quali si prevede che non si considerano concorsi e operazioni a premio “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta”.

F) Con il nuovo articolo 22-ter vengono introdotte modifiche all’art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, laddove si concedeva la possibilità agli enti pubblici di prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, “anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”.
Tale possibilità viene ora limitata “solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.

G) SACCHETTI PER ASPORTO MERCI - Al via le sanzioni per chi li commercializza non conformi


Finalmente risolta, dalla legge di conversione n. 116/2014 del D.L. n. 91/2014, l'empasse sull'applicazione delle sanzioni per chi commercializza sacchetti per asporto merci che non siano biodegradabili e compostabili.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 2, comma 4, del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012, faceva partire l’applicazione delle sanzioni a carico di chi faceva circolare sacchetti di plastica "non conformi " una volta decorsi 60 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare le caratteristiche “tecniche” dei sacchetti.

Il 18 marzo 2013 veniva firmato il decreto che però non fu possibile pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla UE (procedura peraltro ancora non chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata" e con essa le sanzioni.
La legge di conversione n. 116/2014 del D.L. n. 91/2014, all’art. 11, comma 2-bis, elimina dal comma 4, dell’art. 2, del D.L. n. 2/2012, convertito dalla L. n. 28/2012, l'inciso "A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2", che agganciava l'operatività delle sanzioni all'emanazione del decreto "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. 

Pertanto, a decorrere dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 116/2014), la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dall’art. 2 del D.L. n. 2/2012, convertito nella L. n. 28/2012 (sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che non abbiano gli spessori previsti dalla legge) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Le sanzioni saranno applicate ai sensi della L. n. 689/1981.
All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'art. 7 della citata L. n. 689/1981 è presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Tratto da Tutto Camere

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