Check Box o speed check: Non fidatevi ..sono illegali !!!

Sono illegali, avete capito bene.Erano illegali prima e lo continuano ad essere ancora oggi.
Pareri, contro pareri, opinioni di gente che di C.d.S. non capisce una mazza e che si spaccia per pseudo-esperto, e chi più ne ha più ne metta.
Ma quali esperti?Esperti de che? Se domani uscisse una sentenza della cassazione  che ne riconoscerebbe l'illegalità questi  soggetti sarebbero i primi a ritrattare tutto.

Proprio perché sono illegali il Ministero dei Trasporti ha dovuto emanarne almeno 10 di pareri sull'argomento (non uno), addolcendo la pillola man mano e cercando in tutti i modi di fare passare il cammello dalla cruna dell'ago (in sicilia si dice:unn'ammuttari u sceccu na muntata).

Già sono state sollevate questioni sul check box nel corso dell'approvazione del decreto autovelox sui ripartizione dei proventi ( e meno male che sono leciti).

Diciamola tutta:Questi pareri lasciano il tempo che trovano perché non hanno assolutamente valore legale, vi siete mai chiesti perché non è mai uscita una circolare esplicativa sull'argomento?

Il famoso principio di legalità:"Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite" non è assolutamente applicabile per semplice analogia al C.d.S., se non altro per par-condicio: Stato- Cittadini.
Il C.d.S. è  legge speciale altrimente non si chiamerebbe codice (e tutte le regole, i dispositivi e quant'altro sono codificati nel minimo dettaglio con apposito regolamento attuativo).

Se un cittadino utilizza dispositivi d' equipaggiamento,   non previsti dalle norme del C.d.S. e dal suo Regolamento di attuazione è passibile di essere sanzionato.E allora perché le amministrazioni  o chi per loro, devono poter usare questi "cosi", logo o non logo, pieni o non pieni, presidiati o non presidiati ecc?
Non sono previsti?Non sono omologati?non sono autorizzati?Quanto basta per dire che sono abusivi.
Vogliono legalizzarli? Che lo facciano....  ma senza giri di parole assumendone la paternità e la responsabilità.
Mario Serio
Riproduzione Riservata
Qui il parere MIT 1870 del 18.04.2014

Sotto parere n. 1638 dell' 08.04.2014

Oggetto:-. Segnalazione circa l'installazione di manufatti cosiddetti "Velo OK" da parte
dell'amministrazione comunale di Creazzo (VI).

Con riferimento a quanto esposto nella segnalazione in oggetto, si comunica quanto segue.
1) Omologazione I riconoscimento ministeriale dell'apparecchiatura.
I manufatti in oggetto non .sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo
Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
(DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna omologazione ovvero
approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 2 ovvero c. 3 del Regolamento,
da parte di questa Direzione Generale.
2) Utilizzo legittimo della medesima.
L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in
quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente
Regolamento,
Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che
prevede l'installazione al loro interno .di misuratori. di velocità di tipo approvato, ovvero quando è
previsto, nell'ambito delle strategie. di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia
strad,ale, un ricorso frequente all'utilizzo di box. di contenimento per rilevazioni temporanee,
conSiderato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di
rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della
velocità. .
3) Strade di eventuale utilizzo.
Nella ipotesi su esposta, i manufatti possono essere installati su qualunque tipo di strada,
con le seguenti ulteriori precisazioni.
A) E' necessario il presidio degli organi di polizia stradale sulle strade urbane di quartiere e
locali, ed inoltre sulle strade urbane di scorrimento ed extraurbane secondarie non individuate dal
decreto prefettizio di cui all'art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n.
168/2002, e successive integrazioni e modifiche.
B) Il presidio non è invece necessario qualora ricorrano entrambe le condizioni seguenti:vengano
utilizzati dispositivi appositamente approvati per funzionare senza la presenza
degli organi di polizia stradale;
il rilevamento avvenga su autostrade e strade extraurbane principali, ovvero su strade
extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento individuate dal decreto prefettizio cui si è
fatto cenno.
4) Eventuali ostacoli a bordo· strada.
Nel caso di installaz.ione a bordo strada, deve essere. valutata la possibilità che tali
manufatti possano costituire ostacoli, ancorchè posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente
opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi
di ritenuta.
Nel caso in esame la segnaletica di preavviso non appare conforme alle norme
regolamentari, in quanto, riportando il logo del produttore· dei manufatti, configura
l'implementazione di un messaggio pubblicitario, non consentito su tale tipo di segnaletica
stradale.
AI riguardo si rammenta che i segnali non conformi, ai sensi dell'art. 45, cc. 1 e 2, del
Codice, devono essere rimossi dall'ente proprietario della strada.
Per quanto concerne un eventuale intervento da parte di questo Ufficio, il Comune di
Creazzo vorrà far conoscere se l'impiego dei manufatti in oggetto rispetta le condizioni di cui ai
punti 2) e 3), e se l'installazione risulti esterna alla carreggiata e agli spazi destinati al transito dei
pedoni.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
FM/RS

Qui  TUTTO SPEED

Post più popolari