Con l'art. 13, comma 12 del DECRETO-LEGGE 23
dicembre 2013, n. 145 *, l'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è il seguente:
Articolo 114
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare
su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli
articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento
quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare
su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione
a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
«2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora
circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione.».
3. Le macchine operatrici per circolare
su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99,
107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali
hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme
previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi
prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per
circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di
immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una
speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per gli adempimenti di
cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e
la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese
quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine
agricole.
Mario Serio
* Interventi
urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)
(GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013