domenica 13 ottobre 2013

Sala giochi con bar interno – Possibilità di due gestioni con soggetti diversi – Ma attenzione alle responsabilità personali

In data 1° ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contenuto di una Nota del Ministero dell'Interno del 12 luglio 2013, n. 557-PAS/U'O12322/12001(1) con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla questione relativa alla possibilità che un bar all'interno di una sala giochi possa o meno essere gestito da un soggetto diverso dal titolare della sala giochi.

Prima di arrivare al contenuto della nota ministeriale, vogliamo richiamare due disposizioni dettate dalla L. n. 287 del 1991 sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1) L'art. 5, comma 1, della legge 287/1991 prevede che l'autorizzazione all'esercizio potrà essere rilasciata con riferimento alle sottoelencate tipologie di esercizio:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2) L'articolo 3, comma 6, lett. d) stabilisce, inoltre, che "Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande ...
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
".

Da quanto sopra se ne ricava che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - se congiunta ad attività di trattenimento e svago - può essere esercitata:
- negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali è prevalente l'attività di somministrazione e
- negli esercizi di bui all'art. 3, comma 6, lettera d), nei quali è prevalente, invece, l'attività di trattenimento e svago.

Ritornando all'oggetto della Nota in commento, il Ministero dell'Interno ricorda:
a) che le sale giochi, nelle quali sono installati apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110, commi 6, lett. a), e 7, sono sottoposte a licenza di cui all'art. 86 del R.D. n. 773/1931, di competenza comunale;
b) che l'art. 5, comma 1, lett. c) della L. n. 287 del 1991 prevede espressamente che sia possibile l'esercizio congiunto di una sala giochi con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ora, se nulla osta che le due attività siano gestite nei medesimi locali da soggetti diversi, deve comunque essere rilevato che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande - in quanto accessoria e servente l'attività principale di sala giochi - non possiede una natura gestionale completamente autonoma in quanto "fortemente influenzata e condizionata dalla disciplina che regola le sale giochi". E questo in relazione:
- agli orari di chiusura cui sono sottoposte le sale giochi, a differenza degli esercizi di somministrazione che non hanno tale limitazione;
- all'esercizio del potere sanzionatorio ed inibitorio nei confronti del gestore degli apparecchi da gioco (sospensione o chiusura), che inevitabilmente si ripercueterà sull'attività gestionale dell'esercizio della somministrazione.

Il Ministero dell'Interno ricorda, poi, che l'art. 8 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), sancendo la natura strettamente personale delle licenze di polizia, comporta, in ogni caso, che l'esercente dell'attività si assuma personalmente e direttamente il compito di esercitarla con la conseguente assunzione di responsabilità nei confronti dell'Autorità di P.S., che ne vigila le modalità di svolgimento.
Ne consegue che, qualora venga autorizzato lo svolgimento di più attività, da parte di soggetti diversi, nella stesse sede fisica, devono essere rispettate alcune condizioni di fatto, quali:
- una chiara riconoscibilità del responsabile di ciascuna delle attività;
- la sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita della sede;
- una completa autonomia e differenziazione dell'apparato organizzativo e del personale impiegato in ciascuna attività
.

- Si riporta il testo del parere ministeriale:
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica - Divisione IV - Promozione della concorrenza - Circolare del 1° ottobre 2013: Nota del Ministero dell'Interno su affitto gestione bar all'interno di sala giochi.

Tratto da:http://www.tuttocamere.it/