giovedì 18 luglio 2013

No alla qualifica di ausiliari del traffico ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori di pubblica utilità.Parere Ministero dell'Interno

23/05/2013 - Una Amministrazione ha chiesto di conoscere se al fine di potenziare i servizi di polizia urbana, possa avvalersi del personale ASU per compiti di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di traffico, oppure se il predetto utilizzo contrasti con quanto contenuto nella circolare n. 30 del 7 maggio 2007, M/2413/12.
OGGETTO: Conferimento della qualifica di ausiliari del traffico ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori di pubblica utilità. Quesito.
Con una nota una Amministrazione ha chiesto di conoscere se, al fine di potenziare i servizi di polizia urbana, possa avvalersi del personale ASU per compiti di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta, oppure se il predetto utilizzo contrasti con quanto contenuto nella circolare n. 30 del 7 agosto 2007, n. M/2413/12.
Al riguardo, si rappresenta che non essendo intervenute modifiche normative in materia non possono che confermarsi le istruzioni impartite da questo Ministero con note emanate dal Dipartimento di P.S. n. 300/A/26467/110/26 del 25/9/1997, n. 300/A/55042/110/26 del 17 agosto 1998, n. 557/PAS.7762.12982(10) e n. 300 A/1/25453/110/26 del settembre 2007, e con la richiamata circolare n. 30 del 7/8/2007, per la corretta applicazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/1997, vertenti sul personale addetto all’accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.
In base alle istruzioni suddette, ed in particolare alla circolare n. 30 soprarichiamata, che ha trattato nello specifico la problematica riguardante il conferimento della qualifica di ausiliare del traffico ai lavoratori socialmente utili ed ai lavoratori di pubblica utilità in servizio presso gli enti locali, si deve ritenere preclusa la possibilità di attribuire le predette funzioni di ausiliare del traffico a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla normativa di riferimento.
La norma in esame, infatti, elenca in modo tassativo le categorie di soggetti alle quali il sindaco ha facoltà di conferire le predette funzioni di prevenzione e accertamento e individua, altresì, lo specifico ambito di competenza in cui le stesse debbono essere esercitate. Dette funzioni possono essere conferite ai dipendenti del comune diversi da quelli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale; ai dipendenti di enti o imprese, quali ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private, alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, e al personale ispettivo dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, relativamente alle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate.
Emerge, quindi, chiaramente che requisito indispensabile per l’attribuzione delle funzioni di cui trattasi è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che nel caso dei lavoratori di pubblica utilità non si rinviene in quanto, com’è noto, l’utilizzazione non determina l’instaurarsi di un rapporto di impiego.