sabato 9 marzo 2013

SCIA Edilizia nella Regione Siciliana

Premessa
L'evolversi recente della nuova normativa sullo Sportello Unico per l'Edilizia è stata, in qualche caso, fuorviante anche per qualche saccente "addetto ai lavori", indotto a ritenere che la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività fosse "sic et simplicer" applicabile a tutta la materia edilizia.

In realtà così non è, data la complessità delle norme in materia di SUAP,  in materia Commerciale e in materia Edilizia.Basti pensare che, nel campo edilizio, a volte, neanche gli uffici tecnici hanno certezza su quale norma vada applicata. E non a caso, recentemente si è anche pronunciato con una nota l'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e la Corte Costituzionale con sentenza n.164/2012.

A parere dello scrivente e di tanti altri operatori del settore, invece, bisogna valutare caso per caso e da regione a regione.


SCIA Edilizia nella Regione Siciliana

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 13/05/2011, n. 70 (convertito con legge n. 106 del 12 luglio 2011, G.U. n. 160 del 12.07.2011), sono state apportate, modifiche al Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) ed alla Legge 241/90, ed è stata introdotta la SCIA in materia edilizia, con l'art. 5 comma 2 punto b) del DL 70/2011 che modifica l'art. 19 L. 241/90.

Con lo stesso art. 5 comma 3 punto c) sono state fornite, altresì, alcune interpretazioni autentiche di norme:
" le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale"-

Con la pubblicazione della legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012,  sono state introdotte, all’art.13, importanti misure di semplificazione per l’attività edilizia, che interessano lo sportello unico per l’edilizia e la conferenza di servizi.


Alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando che non tutte le norme del Testo Unico, modificate dalle norme sopra richiamate, trovano  applicazione in Sicilia, essendo regione a statuto speciale, appunto per il disposto dell’art.2 del medesimo, che al comma 2 così recita:"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e  di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione"(vedi anche nota dell'Assessorato Territorio ambiente prot. n. 28989 del 3 maggio 2011 e parere legislativo e legale 280.03.11) e tenuto conto che la REGIONE SICILIANA non ha ancora provveduto ad adeguare la normativa regionale  alle norme sopra richiamate, si può concludere (condividendo il parere dell'ORDINE DEGLI INGEGNERI delle Province di Trapani, Ragusa e Messina) nel senso che l’attività edilizia nella Regione Sicilia appare disciplinata dalle seguenti procedure:


1. Concessione edilizia – art. 36 della L.R. 27.12.1978 n. 71, dovuta per qualunque opera comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; art. 18 L. R. 4/2003 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti).

 2. Autorizzazione edilizia – per gli interventi di cui all’art. 5 (opere di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo così come definiti dall’art. 20 della L. R. 71/78, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l’impianto di prefabbricati ad una elevazione f.t. non adibiti ad uso abitativo ……………………..); art. 10 della L.R. 10.08.1985 n. 37 (cambio di destinazione d’uso degli immobili esistenti); art. 9, comma 2, della legge 24.03.1989 n. 122 (parcheggi pertinenziali ); art. 7 comma 2 della L. 09.01.1989 n. 13 (abbattimento barriere architettoniche).

3. Comunicazione asseverata – art. 9 L.R. 37/1985 e art. 20 L.R. 4/2003 per opere interne alle costruzioni.

 4. Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione – ex art. 6 L.R. 37/1985.

5. Denuncia di inizio attività (DIA) in alternativa a concessioni edilizie a scelta dell’interessato – art. 14 L.R. 26.03.2002 n. 2 con il quale si dispone che “trova applicazione in Sicilia l’art. 1, commi 6, 7, 8, 9, e 10 della L. 21.12.2001 n. 443”. Nel caso in cui l’immobile ricada in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali (e sismici), la DIA dovrà essere corredata dagli atti di assenso delle competenti autorità (comunque denominati) preventivamente acquisiti.

6. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa all’autorizzazione edilizia di cui al punto 2) – art. 6 L.R. 05.04.2011 n. 5. Nel caso in cui l’immobile ricada in zona sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, culturali (sismici), la SCIA dovrà essere corredata dagli atti di assenso delle competenti autorità (comunque denominati) preventivamente acquisiti.

E'. chiaro che, come ricordato dall' Ordine degli Ingegneri, sono fatte salve altre valutazioni che dovessero avere fondamento in circolari esplicative o pronuncie giurisprudenziali.

Infine, mi sento di condividere l'avviso  riportato nel sito di un comune nel veronese:
 
"L’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA, AVVISA CHE LA DISCIPLINA DELLA SCIA, INTRODOTTA DAL COMMA 4/ter DELL’ART. 49 DELLA LEGGE N° 122/2010,NON SARA’ APPLICATA AI D.P.R. N° 380/2001 PER I SEGUENTI MOTIVI:
-dall’interpretazione letterale della norma del comma 4/ter (regola fondamentale (art. 12 Preleggi) in tema di interpretazione delle leggi in uno Stato di diritto secondo la quale la legge va interpretata anzitutto secondo il significato proprio delle parole e la connessione di esse)  si evince chiaramente che la SCIA sostituisce la “dichiarazione di inizio attività” prevista dalla legge n° 241/90 ma non sostituisce la “denuncia di inizio attività” disciplinata dal D.P.R. n° 380/2001;
-nella fattispecie non può non trovare applicazione il noto criterio ermeneutico applicativo in tema di norme sopravvenute, secondo cui “lex posteriori generalis non derogat priori speciali” (legge generale successiva non deroga a quella speciale salvo espressa abrogazione).
Mario Serio
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