martedì 19 febbraio 2013

Nuova Circolare Ministero Interno sul tacito rinnovo delle polizze assicurative

Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 -Tacito rinnovo delle polizze assicurative Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/1319/13/101/20/21/7


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Protocollo  n. 300/A/1319/13/101/20/21/7                                       Roma, 14 febbraio 2013
OGGETTO: Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Tacito rinnovo delle polizze assicurative.

L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "codice delle assicurazioni private", introducendo l'articolo 170-bis riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A., di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.
In proposito, viene precisato che l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e nel contempo a mantenere comunque operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l'accertamento dell'illecito anche sull'applicazione dell'articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè

 


Alla scadenza dell'Rc auto restano in vigore i cosiddetti 15 giorni di tolleranza, nel corso dei quali si è coperti in caso di sinistro anche a fronte dell'abolizione del tacito rinnovo. Pur tuttavia, i 15 giorni di tolleranza non individuano un bonus Rc auto in quanto nei quindici giorni di tolleranza si viaggia con il contrassegno scaduto che, inesorabilmente, in caso di controlli fa scattare le sanzioni. A farlo presente è stato lo Sna, il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, in accordo con quanto riportato da "La Provincia" di Cremona.

Ne consegue che, all'atto della scadenza dell'Rc auto, è bene saldare subito il premio che rinnova la copertura, chiaramente anche con un'altra compagnia, evitando poi di incorrere in sanzioni che, per chi non conosce bene le norme, sono tanto inattese quanto inutili. Nel dettaglio, per il contrassegno scaduto la sanzione è € 25,00
Sotto la nuova normativa, due interessanti articoli, uno dei quali a cura del collega nonchè amico Roberto Brocato che scrive su Cefalùnews
 MARIO SERIO

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 RC Auto: Il Ritorno dei Quindici (giorni)!

Roberto B. Brocato 26/12/2012 18.01.28 
 
 Ancora una volta, nel giro di qualche mese, sono stato costretto a ritornare (in questo caso con piacere) su una normativa del C.d.S. che era stata appena modificata.
Era infatti lo scorso 12 novembre quando scrivevo di stare attenti alle assicurazioni, in quanto, contrariamente a ciò che accadeva in precedenza, nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza non ci sarebbe più stata la copertura assicurativa e coloro i quali si ritrovavano a guidare il proprio veicolo, dopo tale scadenza, rischiavano di venire pesantemente sanzionati e privati del veicolo che sarebbe stato sequestrato.

Questo, in effetti, era ciò che era stabilito nel D.L. 18 ottobre 2012 n.179 che, entro i 60 giorni previsti, è stato convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Probabilmente il legislatore, vuoi semplicemente per dimenticanza e fortunatamente se ne sarà accorto ponendovi riparo, vuoi perché si sarà reso conto delle gravi ripercussioni che ne sarebbero derivate qualora non fosse intervenuto per apportare le dovute correzioni, in sede di conversione in legge, ha modificato nuovamente l’art.170-bis del D. lgs. 7/9/2005, n.209 (codice delle assicurazioni private) che era stato introdotto dal succitato decreto legge e che ora recita: “Art. 170-bis: Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”

Come si evince dalla lettura dell’articolo, nel quale viene ribadito il principio secondo il quale l’assicurazione non potrà più essere rinnovata tacitamente, le compagnie assicurative dovranno, per legge, mantenere valida l’assicurazione del proprio cliente, per i successivi 15 giorni dopo la sua scadenza, senza che il cittadino possa incorrere, magari per una semplice e breve dimenticanza nella sanzione prevista per colui che circolava senza copertura assicurativa e che avrebbe comportato anche il sequestro del veicolo.

Dopo tali modifiche, pertanto, qualora il cittadino dovesse dimenticare di ritirare l’assicurazione prima della sua scadenza, potrà incorrere, al più, nella mancata esposizione del tagliando che, come tutti sappiamo deve essere sempre ben esposto.

Pertanto, dal 1° gennaio 2013:

1) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di avvisare il suo cliente almeno 30 giorni prima dello scadere del termine della garanzia;

2) L’impresa di assicurazione avrà l'obbligo di mantenere operante la garanzia per la RCA, per ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza del contratto;

3) Il contraente del contratto di garanzia per RCA, invece, sia che sia stato stipulato prima o dopo il 20/10/2012 (data di entrata in vigore dell'art. 170-bis), potrà beneficiare della tolleranza di 15 giorni prevista dalle modifiche apportate al D.L. in sede di conversione in legge;

4) Qualora decorrano i 15 giorni previsti dall’art.170-bis, senza che venga attivata una nuova polizza di garanzia per la RCA si incorrerà nella sanzione prevista dall'art. 193 del vigente CdS.

5) La durata massima di un contratto di assicurazione RCA è di un anno, per cui ogni clausola contrattuale che stabilisca un termine superiore è da ritenersi nulla.

In conclusione mi compiaccio che il legislatore abbia ripristinato, in sede di conversione in legge, i 15 giorni dopo la scadenza della polizza e che al cittadino sia rimasta la possibilità di poter, sino all’ultimo giorno di validità della polizza, cambiare compagnia assicuratrice.

Permettetemi, comunque, data l’esperienza acquisita di raccomandare agli utenti di stare molto attenti quando si cambia compagnia per non incorrere in compagnie fatiscenti e/o fasulle. Di stare bene attenti, inoltre, alle varie condizioni che, apparentemente possono sembrare più convenienti ma che alla fine si rivelano del tutto negative. Per evitare guai futuri basta semplicemente leggere e/o pretendere le giuste spiegazioni dalla compagnia di assicurazione che è tenuta a darle.

Mi rimane, infine, un solo dubbio che spero possa essere chiarito dal ministero competente. Sino adesso le compagnie di assicurazioni on-line (per intenderci quelle fatte telefonicamente) non hanno permesso che l’assicurato potesse, al contrario di quanto avveniva per le assicurazioni stipulate presso gli uffici delle società di assicurazione, godere dei 15 giorni di copertura dopo la scadenza della polizza. Poiché adesso l’art.170-bis ha stabilito che L'impresa di assicurazione e' tenuta……a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza” cosa succederà per quelle on-line? Dovranno anch’esse assicurare tale periodo? Purtroppo la legge non dice nulla a proposito ma sembrerebbe che anche queste ultime debbano adeguarsi; speriamo, comunque che, quanto prima, qualcuno ci aiuti a toglierci questi dubbi ed intervenga al più presto con una circolare esplicativa.

N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all’autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.
Fonte











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Proroga Rc auto quindici giorni

Importante novità nel Decreto Crescita 2.0.
Quindici giorni di proroga sull'Rc auto anche se a livello contrattuale questa non ha il meccanismo del tacito rinnovo. Questo è quanto contiene, tra l'altro, il cosiddetto Decreto Crescita 2.0 in accordo con quanto reso noto dallo Sna che ha fortemente voluto l'introduzione della proroga anche per quelle coperture obbligatorie di responsabilità civile che non hanno la clausola del tacito rinnovo. Il tutto chiaramente al fine di garantire uniformità e tutela nei confronti dei consumatori/automobilisti.

E' un problema in meno per gli assicurati che nel 2012 per l'Rc auto hanno in media pagato premi in ascesa anno su anno del 6%. A rilevarlo è stata la Federconsumatori con un'indagine da cui è in particolare emerso come i più stangati siano stati i neopatentati con punte di rincaro fino a ben il 19% per stipulare la copertura auto obbligatoria ai fini della responsabilità civile.
Fonte

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277) (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208)


                               Art. 22 
 
 
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nel
                        mercato assicurativo 
 
  1.((  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo  tacito  delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:)) 
  ((«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di
almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
all'effetto della nuova polizza».)) 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale
tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA,  ((le  principali  associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative,)) e' definito il «contratto
base» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
contenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stesso
«contratto base». 
  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  6. ((L'offerta di cui al  comma  5))  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione
decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti
organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di
accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le
coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo
stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e
armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 
  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito
il seguente: 
  ((«1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di  agenzia  in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».)) 
  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione
del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,
lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o
nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme
previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni
attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai
consumatori. 
  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a
cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche
rivalse nei loro rapporti interni. 
  12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10
sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa
ai consumatori. 
  13. Anche al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire  impulso  alla
concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di  ostacoli  di   carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'IVASS,   sentite   l'ANIA   e   le   principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi,  dovra'
definire standard tecnici uniformi ai  fini  di  una  piattaforma  di
interfaccia comune  per  la  gestione  e  conclusione  dei  contratti
assicurativi,   anche   con    riferimento    alle    attivita'    di
preventivazione, monitoraggio e valutazione. 
  14. ((Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i
consumatori  nel  settore  delle  polizza  vita,  il  secondo   comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni».)) 
  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni
organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,
garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure
introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno
della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente
valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e
tecnologico-organizzativo. 
  ((15-bis. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  l'IVASS  provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure
di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di
assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.)) 
  ((15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da  presentare  alle
competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del
comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale
attivita'.)) 
  ((15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui  e  ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del
mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.)) 
  ((15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e
le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei
mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di
rimborso.)) 
  ((15-sexies. In alternativa a quanto previsto al  comma  15-quater,
le imprese,  su  richiesta  del  debitore/assicurato,  forniscono  la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del
nuovo beneficiario designato.)) 
  ((15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i  contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal
caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.))