martedì 20 novembre 2012

In arrivo la "nuova" circolare che definisce nuove modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser.

Assieme al famoso decreto sulla ripartizione dei proventi è in arrivo, prossimamente su questi schermi, la  circolare che definisce le nuove modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser.

In realtà nuova di zecca detta circolare non sarebbe:Basta andare a vedersi le tre risoluzioni (7-00936 Toto, 7-00947 Crosio e 7-00950 Compagnon), che la IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni), della camera con distinte votazioni, aveva approvato, nonostante il parere contrario espresso dal Governo sulla loro formulazione, che impegnano il governo di rivalutare le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, in particolare per chiarire che la disposizione di cui all’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 – vedi post del 16 settembre u.s..

La stessa, inoltre, era stata annunciata nella risposta ad un'interrogazione parlamentare, il 31 marzo 2011, dal Sottosegretario di Stato per l'interno Dr. Michelino Davico,  che così alla fine così recitava:" Con lo stesso decreto che determinerà le regole relative ai proventi ripartiti, verranno definite anche le modalità di posizionamento e utilizzo di autovelox e telelaser." (vedi post del 31 maggio 2012).
Però, dal momento che quest'ultima circolare andrà ad annullare tutte le precedenti circolari, diremo che è nuova.
In attesa che venga quindi dato il relativo parere dalla conferenza Stato-Regioni sulla bozza di decreto e dell'annesso allegato che vi fa parte (secondo fonti non qualificate il 22 p.v.), ritengo opportuno riportare le principali norme ispiratrici, per altro già in vigore e il parere del Ministero sul significato della postazione:


6-bis.dell'art. 142 C.d.S.  Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.


Art. 183. Reg. di esecuzione
(Art. 43, CdS)
Visibilità degli agenti del traffico.
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
come dire:
LA MIMETIZZAZIONE NON E' PREVISTA NEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE!!!
  (vedi post:Palermo: autovelox mobile per “fare cassa"?del 29 settembre 2012)

Mario Serio