giovedì 1 novembre 2012

Disposizioni in materia di ripetibilita' delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 2012 (GU n. 254 del 30-10-2012 )
Disposizioni in materia di ripetibilita' delle spese  di  notifica  e
determinazione delle somme oggetto  di  recupero  nei  confronti  del
destinatario dell'atto notificato. (12A11465) 

 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 4, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 249, il
quale stabilisce che le spese per il pagamento dei  compensi  per  la
notifica  degli  atti   dell'Amministrazione   delle   finanze   sono
ripetibili  nei  confronti  del   destinatario   dell'atto,   secondo
modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 60, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  il  quale  stabilisce  che  la
notificazione degli avvisi e  degli  altri  atti  che  devono  essere
notificati al contribuente sia  eseguita  tramite  messi  comunali  o
messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria,  secondo
le norme stabilite dagli  articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile, con  le  modifiche  contenute  nello  stesso  primo
comma; 
  Visto l'art.  60,  primo  comma,  lett.  b-bis),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  in  cui  si
dispone che, se il consegnatario non  e'  il  destinatario  dell'atto
notificato,  il  messo   notificatore   da'   notizia   dell'avvenuta
notificazione  dell'atto   o   dell'avviso   a   mezzo   di   lettera
raccomandata; 
  Visto l'art. 60, primo comma, lett. e), del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  cui  si  dispone  che
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e'
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito
prescritto dall'art. 140 del codice di  procedura  civile,  in  busta
chiusa  e  sigillata,  si  affigge  nell'albo   del   comune   e   la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per decorrere, si
ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
nonche' la lettera e-bis) dello stesso comma primo in cui si  dispone
che nei casi di comunicazione da parte del contribuente, che  non  ha
residenza nello Stato, dell'indirizzo estero per  la  notifica  degli
atti che lo riguardano, la  notifica  va  eseguita  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento; 
  Visto l'art. 60, quarto comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si  dispone  che,  salvo
quanto previsto dai commi  precedenti  ed  in  alternativa  a  quanto
stabilito  dall'art.  142  del  codice  di   procedura   civile,   la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo  della  residenza   estera,   rilevato   dai   registri
dell'Anagrafe dei Residenti all'Estero o da quello della sede  legale
estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 del
codice civile. In mancanza  dei  predetti  indirizzi,  la  spedizione
della lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  e'  effettuata
all'indirizzo estero  indicato  dal  contribuente  nelle  domande  di
attribuzione del numero di codice fiscale o  variazione  dati  e  nei
modelli di cui al terzo  comma,  primo  periodo.  In  caso  di  esito
negativo della notificazione si applicano le disposizioni di  cui  al
primo comma, lettera e); 
  Visto l'art. 60, quinto comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  in  cui  si  dispone  che  la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
ai sensi del quarto comma, qualora i medesimi non abbiano  comunicato
all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede
estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,  e  le
successive variazioni, con le modalita'  previste  con  provvedimento
del Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate.  La  comunicazione o  le
successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno  successivo
a quello della ricezione; 
  Visto l'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n.  890,  in  cui  si
dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente puo' avvenire tramite posta; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 15  settembre  1990,  n.
261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,  n.
331, il quale dispone che gli avvisi di accertamento parziale di  cui
all'art. 41-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.   600,   possono   essere   notificati   tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e che la stessa  modalita'  di
notifica e' prevista anche dall'art. 54, quinto  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  Visto l'art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999,  n.  265,  che
consente  alle  pubbliche  amministrazione  di  avvalersi,   per   la
notificazione dei propri atti, dei messi comunali; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui
si dispone l'aumento a euro 1,55 del compenso previsto  a  titolo  di
rimborso  spese  per  ogni   notificazione   effettuata   dai   messi
dell'Amministrazione finanziaria; 
  Visto il decreto 3 ottobre 2006 del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il  quale,  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2,  della  legge  3
agosto 1999, n. 265, e' stata  determinata  in  euro  5,88  la  somma
spettante ai comuni  per  la  notifica  degli  atti  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto 8 gennaio 2001 del Ministro delle finanze, che, in
attuazione dell'art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio  1976,  n.
249, ha determinato, rispettivamente, in euro 3,10, per le  notifiche
effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in  euro
5,16, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n.  890,  il  costo  delle
notifiche ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto; 
  Considerata la  necessita'  di  aggiornare,  al  mutato  costo  del
servizio postale, nonche' all'introduzione  di  ulteriori  formalita'
notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ripetibilita' delle spese di notifica 
 
  1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica  degli  atti
impositivi e degli atti  di  contestazione  e  di  irrogazione  delle
sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982,  n.
890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137  e  seguenti
del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  nonche'  le
spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita'  di  notifica
previste da specifiche disposizioni normative. 

        
      
                               Art. 2 
 
                        Costo della notifica 
 
  1. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  1,  ripetibile  nei
confronti del destinatario dell'atto  notificato,  e'  fissato  nella
misura unitaria di euro 5,18 per  le  notifiche  effettuate  mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento  e  nella  misura  di
euro 8,75 per le notifiche  effettuate  ai  sensi  dell'art.  60  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art.  14
della legge 20 novembre 1982, n. 890. 
  2. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  1,  escluse  quelle
relative alla traduzione degli atti,  ripetibili  nei  confronti  del
destinatario degli atti stessi, e' fissato nella misura  unitaria  di
euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero,  ai  sensi  dell'art.
60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  degli
articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011,  n.  71,  e
dell'art.  142  del  codice  di  procedura   civile,   salvo   quanto
diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle  convenzioni
internazionali. 

        
      
                               Art. 3 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti  istruttori
e di atti amministrativi alla  cui  emanazione  l'amministrazione  e'
tenuta su richiesta. 
  2. E' esclusa, altresi', la ripetizione relativamente all'invio  di
qualsiasi atto mediante comunicazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
                               Effetti 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno  effetto  dalla  data
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 settembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 204