sabato 27 ottobre 2012

Archiviazione in autotutela verbali C.d.S.:quesito

Recentemente mi è stato chiesto da alcuni colleghi se e quando  è  possibile procedere ad archiviare in autotutela verbali al C.d.S.
Risposta:
Stante a quanto previsto nella normativa di riferimento (C.d.S. e Regolamento di attuazione) in nessun caso all'organo accertatore è consentita l'archiviazione dei verbali al C.d.S., tanto è vero che andando a rileggersi l'art. 386 del Regolamento (sotto-riportato) anche "nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti".

 Degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 , G.U. 28.12.1992
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/1992)
Art. 386.
(Art. 201, CdS)
Notificazione dei verbali a soggetto estraneo.
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

Per cui se si vuole mettere un bel ferro dietro la porta ed evitare che il potere di autotutela trasmodi in un'attività arbitraria, foriera di illecito erariale e di tipo penale -ex art.323 C.P.- (come accaduto ad un comandante di P.M. siciliano),  il mio consiglio è quello di far annullare l verbali al Prefetto.
Diversamente, invece, per i preavvisi di accertamento infrazione (vedi post del 10 maggio 2011).
Tuttavia, per i più audaci, è possibile operare in autotutela anche per i verbali sulla scorta di una vecchissima circolare n. 66 n. M/2413 del 17 luglio 1995 che così recita:

4. I richiamati principi consentono di definire il regime al quale soggiacciano i verbali contenenti una errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura. Occorre distinguere l'ipotesi in cui il profilo di erroneità o di irregolarità non abbia ancora formato oggetto di ricorso al Prefetto, dal caso in cui il ricorso sia stato invece già presentato.Nel primo caso, si è dell'avviso che l'Ufficio o il Comando procedente possano in sede di autotutela procedere ad una nuova notifica del verbale depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall'art. 201 del C.d.S. (5). In caso contrario l'Ufficio o il Comando procedente dovrà chiedere al Prefetto l'archiviazione. Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto - o, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, all'A.G. - non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, stante che, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso.

Ad ogni buon fine  allego qui una raccolta completa di circolari sentenze ed altro.
Mario Serio