domenica 16 settembre 2012

Autovelox a meno di un chilometro dal cartello del limite di velocità


La IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della camera con distinte votazioni, ha approvato, nonostante il parere contrario espresso dal Governo sulla loro formulazione, tre risoluzioni (7-00936 Toto, 7-00947 Crosio e 7-00950 Compagnon), che impegnano il governo di rivalutare le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, in particolare per chiarire che la disposizione di cui all’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 – in tema di distanza, non inferiore ad un chilometro, dei dispositivi rilevatori rispetto al segnale che impone il limite di velocità – possa essere applicata anche ai casi in cui l’accertamento dell’illecito venga effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.

Ispettore Capo di Polizia Municipale Mario Serio



IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni) 
 RISOLUZIONI:
  • 7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.
  • 7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.  
  • 7-00950 Compagnon: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00936, 7-00947 e 7-00950)
RISOLUZIONI
Giovedì 13 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO – Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 9.05.
Sui lavori della Commissione.
Silvia VELO, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Compagnon 7-00950 che verte sulla medesima materia delle risoluzioni Toto 7-00936 e Crosio 7-00947. Propone pertanto di discutere le tre risoluzioni congiuntamente.
La Commissione concorda.

7-00936 Toto: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a  distanza delle violazioni al codice della strada.
7-00947 Crosio: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.
7-00950 Compagnon: Modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 7-00936, 7-00947 e 7-00950).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 17 luglio 2012.

Angelo COMPAGNON (UdCpTP), nell’illustrare la risoluzione a propria firma, sottolinea che essa ha la finalità di riportare alla giusta interpretazione le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 2010 al codice della strada, che costituisce oggetto di una costante riflessione da parte della Commissione, anche per il forte impatto delle disposizioni in esso contenute sulla vita dei cittadini. Nel rilevare che la circolare emanata dal Dipartimento di pubblica sicurezza non ha interpretato in modo corretto la volontà del legislatore, travisando di fatto lo spirito della legge, sottolinea l’importanza di adempiere a tale volontà riguardo alla distanza di un chilometro che deve essere osservata tra il dispositivo di controllo della velocità e il segnale che ne impone il limite. Pur comprendendo l’imbarazzo del rappresentante del Governo a revocare i decreti che autorizzano l’uso e l’installazione degli apparecchi rilevatori di velocità, auspica che il Governo possa intervenire in tale senso al fine di riportare la normativa ad uno stato conforme alla volontà del legislatore.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO sottolinea che con le tre risoluzioni all’ordine del giorno della seduta odierna, i presentatori chiedono al Governo di rivalutare le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, in particolare per chiarire che la disposizione di cui all’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 – in tema di distanza, non inferiore ad un chilometro, dei dispositivi rilevatori rispetto al segnale che impone il limite di velocità – possa essere applicata anche ai casi in cui l’accertamento dell’illecito venga effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.
Fa presente che con le risoluzione viene, inoltre, richiesta l’adozione di tutte le iniziative di competenza al fine di garantire l’effettiva legittimità del posizionamento degli autovelox, nonché di revocare i decreti che autorizzano l’uso e l’installazione dei medesimi, in contrasto con la normativa vigente in materia.
In relazione a questo secondo aspetto, precisa che il Ministero dell’interno, cui compete il  coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati, svolge costantemente un’attività di monitoraggio e di verifica dell’applicazione della normativa di settore e che eventuali profili di responsabilità restano in capo agli enti di appartenenza degli organi accertatori nel caso in cui si discostino dalle previsioni normative in materia di rilevazione delle violazioni concernenti i limiti di velocità. Fa presente che il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 142 del codice della strada, che disciplina i limiti di velocità e che specifiche disposizioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di controllo sono dettate, inoltre, dalle leggi 168 del 2002 e 120 del 2010.

Sottolinea che sempre sulla medesima materia il Ministero dell’interno è intervenuto con alcune circolari tra le quali quella del 12 agosto 2010, specificamente richiamata nelle risoluzioni presentate.
Riguardo al merito della questione sollevata, chiarisce innanzitutto che l’articolo 25, comma 2, della predetta legge 120 del 2010 rimanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento relative ai limiti di velocità.

Osserva che è immediatamente precettiva, invece, la disposizione – sempre contenuta nei citato articolo 25 – in merito all’utilizzazione o installazione dei medesimi dispositivi che, fuori dei centri abitati, devono essere collocati ad una distanza non inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Rileva che la norma si riferisce espressamente alle modalità di collocazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, intendendosi, con la locuzione rilevamento a distanza, i dispositivi non presidiati da personale dei servizi di polizia stradale, ma sottoposti a controllo da postazioni remote, tramite apparecchiature tecnologiche.

Evidenzia che il legislatore ha distinto le due modalità di accertamento, in considerazione del fatto che la ratio dell’impiego di rilevatori della velocità di veicoli e motocicli va rinvenuta nell’esigenza di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada e che, a tal fine, l’utilizzo di dispositivi mobili, presidiati da operatori di polizia stradale, presenta modalità di maggiore e più immediata duttilità e  valenza rispetto a specifiche esigenze di controllo stradale.

Rileva, pertanto, che queste modalità di controllo delle violazioni alle norme del codice della strada non possono essere sottoposte alle stringenti condizioni d’uso contemplate per quelle relative ai controlli a distanza.

Sottolinea che, in ogni caso, trovano sempre applicazione le norme secondo cui le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, mediante l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Fa presente che, coerentemente con la previsione legislativa, la circolare del 12 agosto 2010 ha chiarito che il predetto articolo 25 si riferisce unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e dunque non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.

Osserva che, alla luce delle considerazioni suesposte, se l’eventuale « rivalutazione » delle disposizioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010 – richiesta con il primo impegno, dello stesso tenore nelle tre risoluzioni – deve essere letta nel senso di poter applicare la disposizione contenuta nell’articolo 25 della legge 2010 sia al caso in cui l’accertamento dell’illecito venga effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale sia a quello senza la presenza di operatori, il Governo non può che esprimere parere contrario, in quanto la circolare non può derogare o disattendere la norma primaria che ha disciplinato in modo inequivocabile la distanza da applicare ai dispositivi e mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni concernenti i limiti di velocità.
Pur rilevando che le primarie esigenze di tutela della sicurezza degli utenti della strada e della circolazione veicolare devono sempre orientare ogni intervento normativo che interessi la legislazione di settore, osserva che devono essere salvaguardate e potenziate, altresì, anche le garanzie relative all’impiego di tali apparecchiature connesse con l’esigenza di rendere nel modo più ampio possibile quelle informazioni necessarie all’utenza affinché questa possa conformare la propria condotta di guida a criteri di sicurezza e di
rispetto per l’incolumità dei privati cittadini.

Sottolinea che in questa direzione il Governo è disposto a valutare positivamente una riformulazione degli impegni contenuti nelle risoluzioni, offrendo la propria disponibilità a sostenere iniziative di natura normativa volte ad una rivisitazione della disciplina contenuta nell’articolo 25 anche nel senso auspicato dai presentatori.

Infine, pur ritenendo chiare e condivisibili le ragioni esposte dai presentatori, osserva che la problematica sollevata attiene ad un’interpretazione dell’articolo 25 della legge n. 120 che è collegato all’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito dalla legge n. 168 del 2002, che presenta profili di equivocità e scarsa chiarezza, dal momento che l’articolo 4 citato esplicita che « se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ». Rileva quindi che l’interpretazione fornita dal Dipartimento di pubblica sicurezza non tiene in debito conto l’evoluzione tecnologica dei sistemi di rilevamento e fornisce, quindi, un’interpretazione rigida del dettato normativo.

Ribadisce quindi il sostegno del Governo ad una eventuale iniziativa legislativa che volesse precisare che la distanza di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità deve essere rispettata sia nel caso di dispositivi fissi che di quelli mobili, per i quali è prevista la presenza degli organi di polizia stradale.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) osserva che con le risoluzioni in discussione non si chiede l’interpretazione bensì la mera applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 120 del 2010, che prevedono che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità, fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità medesimo. Osserva che la disposizione parla espressamente di utilizzo o installazione, riferendosi rispettivamente ai dispositivi mobili, che devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale e ai dispositivi fissi. Sottolinea che, attraverso la circolare dell’agosto del 2010, l’ufficio legislativo ha interpretato la disposizione della legge n. 120 in modo difforme alla volontà del legislatore, che, nel caso della legge n. 120, è la stessa Commissione, dal momento che l’approvazione è avvenuta in sede legislativa. Non ritenendo giusto accogliere l’invito del rappresentante del Governo a intervenire con una modifica legislativa e ritenendo più corretto revocare la circolare, che, interpretando, peraltro in modo scorretto, le disposizioni della legge n. 120, ha usurpato impropriamente il ruolo del Parlamento, chiede che siano poste in votazione le risoluzioni in discussione, nonostante il parere contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.

Angelo COMPAGNON (UdCpTP), nel ribadire quanto affermato dal collega Proietti Cosimi, pur comprendendo l’imbarazzo del rappresentante del Governo nel dover revocare la circolare del 12 agosto del 2010, ritiene inaccettabile che la burocrazia si imponga sul legislatore. Sottolineando che la disposizione di cui all’articolo 25 della legge n. 120 del 2010 esprime la volontà del legislatore, e dichiarandosi in ogni caso disponibile a valutare la possibilità di riaprire il dibattito al riguardo, giudica indispensabile che vada rispettata la disposizione come attualmente formulata. Nell’osservare che il richiamo all’equivocità del disposto di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 non può essere invocata dal rappresentante del Governo a giustificazione della circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza, essendo successivamente intervenuta in ambito legislativo la legge n. 120 del 2010, che ha disciplinato la medesima materia, chiede al rappresentante del Governo una revoca immediata della circolare che, non potendolo fare, interpreta – e per di più erroneamente – la volontà del legislatore. In caso contrario insiste per la votazione delle risoluzioni in discussione, nonostante il parere contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.

Jonny CROSIO (LNP), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi che l’hanno preceduto, ribadisce che la circolare del Ministero dell’interno ha travisato la volontà del legislatore. Chiede pertanto la revoca immediata della circolare, e, in caso contrario, insiste sulla votazione delle risoluzioni in discussione, nonostante il parere contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.

Daniele TOTO (FLpTP) manifesta la propria sorpresa riguardo al fatto che il Dipartimento di pubblica sicurezza abbia, con circolare, fornito un’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 25 della legge 2010, in particolare dicendo testualmente che « la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale ». Ribadendo che non è compito degli uffici integrare le disposizioni normative e non comprendendo il motivo che spinge il rappresentante del Governo a difendere la posizione errata del Dipartimento di pubblica sicurezza, chiede che siano poste in votazione le risoluzioni in discussione, nonostante il parere contrario testé espresso dal Governo sulla loro attuale formulazione.
Silvia VELO, presidente, fa presente che, non avendo il Governo dichiarato di voler investire l’Assemblea della discussione delle risoluzioni in oggetto ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del Regolamento, si  procederà alla votazione delle risoluzioni stesse.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sulle risoluzioni in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le risoluzioni 7-00936 Toto, 7-00947 Crosio e 7-00950 Compagnon.
La seduta termina alle 9.35 di giorno 13 settembre 2012


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Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00936  presentata da DANIELE TOTO
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

La IX Commissione,
premesso che:
con la riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), è stata modificata la normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni (autovelox);
il comma 2 dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha stabilito, in maniera chiara ed inequivocabile, che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;

successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito specifiche precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;

al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 12 agosto 2010, ha fornito indicazioni applicative ed operative, al riguardo, specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;

tale circolare, ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta non perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - teleologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto, dal tenore letterale delle disposizioni, non si evince affatto che le citate previsioni siano da ritenersi applicabili unicamente ai casi in cui il rilevamento delle violazioni venga effettuata con postazione mobile non presidiata;
occorre precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono rilevate, nè si può sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, sostituisca le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
d'altra parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine, pacificamente accettato dalla giurisprudenza dominante, è quello della necessaria e adeguata conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle eventuali sanzioni comminate: non si può, infatti, muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida, se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità che siano segnalati e ben visibili,

impegna il Governo:

a rivalutare le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010, chiarendo che la disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità, è applicabile anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;
ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00936) «Toto, Proietti Cosimi». 
 
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Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00947  presentata da JONNY CROSIO  
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666

La IX Commissione,
premesso che:
la legge 29 luglio 2010, Disposizioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 25, comma 2, dispone che un decreto interministeriale provveda alla definizione delle modalità di collocazione e uso del dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, specificando che «fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;

nell'articolo succitato non viene fatto alcun distinguo fra le diverse modalità di effettuazione del rilevamento dell'illecito: con postazione mobile presidiata o con postazione fissa, e pertanto l'indicazione della distanza chilometrica fra il segnale e il dispositivo non sembra in alcun modo correlata ai diversi tipi di postazione di rilevamento;
in riferimento al controllo e rilevamento della velocità, la circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2010, ha precisato che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;

una successiva circolare del Ministero dell'interno, datata 12 agosto 2010, ha ritenuto di dover fornire indicazioni operative ed applicative in riferimento alla norma sugli apparecchi di controllo della velocità specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale»;

la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, ma piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
l'interpretazione fornita dalla circolare ministeriale non sembra in linea con l'interpretazione letterale della normativa vigente, e pertanto genera una sorta di confusione sulla legittimità delle eventuali sanzioni comminate, perchè non accompagnate da una necessaria ed adeguata conoscibilità del precetto;
l'intento del legislatore e dell'interrogante è chiaramente quello di agire ai fini della prevenzione e del contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade,

impegna il Governo:

ad intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere interpretativo e correttivo rispetto a circolari già emanate, per chiarire che la disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità, è applicabile anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;

ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00947) «Crosio, Caparini, Fava, Desiderati, Buonanno, Di Vizia». 

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Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00950 presentata da ANGELO COMPAGNON
martedì 17 luglio 2012, seduta n.667

La IX Commissione,
premesso che:

con la riforma del codice della strada, introdotta con la legge 29 luglio 2010, n. 120 (disposizioni in materia di sicurezza stradale), è stata modificata la normativa in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni (autovelox);

il comma 2 dell'articolo 25, infatti, nel rinviare all'emanazione di un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha stabilito, in maniera chiara ed inequivocabile, che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;

successivamente il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito specifiche precisazioni sulle nuove norme, stabilendo espressamente che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;

al fine di chiarire l'esatto ambito applicativo della norma ed evitare ambiguità dal punto di vista pratico, il dipartimento della pubblica sicurezza, con la circolare del 12 agosto 2010, ha fornito indicazioni applicative ed operative, al riguardo, specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;

tale circolare, ad avviso dei firmatari del presente atto, risulta non perfettamente rispondente all'assetto normativo vigente - tecnologicamente orientato alla sicurezza della circolazione ed alla tutela della vita umana, ma al contempo volto a garantire la legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto, dal tenore letterale delle disposizioni, non si evince affatto che le citate previsioni siano da ritenersi applicabili unicamente ai casi in cui il rilevamento delle violazioni venga effettuata con postazione mobile non presidiata;
occorre precisare, infatti, che il citato articolo 25, nel fissare l'obbligo di rispettare la distanza minima di un chilometro, esplicitamente non fa alcuna distinzione in merito alle modalità mediante le quali le violazioni stesse sono rilevate, nè si può sostenere che la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, sostituisca le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, in quanto esso piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
d'altra parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine, pacificamente accettato dalla giurisprudenza dominante, è quello della necessaria e adeguata conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle eventuali sanzioni comminate: non si può, infatti, muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida, se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità che siano segnalati e ben visibili,

impegna il Governo:

a rivalutare le indicazioni contenute nella circolare del 12 agosto 2010, chiarendo che la disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità, è applicabile anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;
ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00950) «Compagnon, Mereu».
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Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale "Circolare del 12 agosto 2010 - Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010 (stralcio)
20. Interventi in materia di velocita dei veicoli Art. 142 C.d.S.
Per effetto della modifica del comma 9 dell 'art. 142 del c.d.s., il superamento dei limiti di velocita di oltre 40 ma di non oltre 60 kmlh. Viene punito con una sanzione amministrativa, pili pesante (da euro 500 a euro 2000). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. E' stato, invece, soppressa Ia previsione dell 'ulteriore periodo di inibizione alIa guida nelle ore notturne.
Anche il superamento dei limiti di velocita di oltre 60kmlh viene punito con più grave sanzione amministrativa (da euro 779 a euro 3119), cui consegue l' applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
La nuova norma, inoltre, prevede nuove modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita attraverso Ie apposite apparecchiature. II 50% dei proventi delle violazioni dell' art. 142 C.d.S, da chiunque accertate, deve essere infatti corrisposto agli Enti proprietari delle strade sulle quali sono state accertate.
In attesa della definizione di una nuova procedura di attribuzione della quota dei proventi spettanti agii enti proprietari delle strade, il versamento dei proventi degli illeciti amministrativi continuerà ad essere effettuato con Ie consuete procedure.
Sempre in materia di velocita, si segnala, infine, che I' art. 41, comma 1 C.d.S. è stato modificato con I'inserimento, dopo la Iettera b), della Iettera b-bis),' che consente  I'installazione sulle strade di tabelloni luminosi rilevatori di velocita in tempo reale dei veicoli in transito. Questi dispositivi, che hanno ora Ia natura di segnali stradaIi, non possono essere utilizzati come strumento per I' accertamento delle violazioni in materia di superamento dei Iimiti di velocita dei veicoli rna hanno solo Ia funzione di indicare la velocita del veicolo che si approssima ad essi, con un'evidente finalità di prevenzione di eventuali illeciti stradali.
L'art. 61 della L. 120/2010 interviene anche per quanta riguarda le modalità di accertamento delle violazioni in materia di velocita, stabilendo che gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale possono svolgere l'attività di accertamento soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. L'impiego di tale apparecchiature è riservato esclusivamente al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale (3).
Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà d’impiego delle apparecchiature senza la presenza degli operatori di polizia nei casi e con Ie modalità previste dall'art. 201 comma 1 bis C.d.S.
L'art. 25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocita.
La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell' art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui I'accertamento dell'illecito sia effettuato con Ia presenza di un organo di polizia stradale.
Naturalmente, l'obbligo di rispettare Ia predetta distanza minima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e, quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocita sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato.


(3) E fatto salvo quanta previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato).

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