Ripartizione dei proventi da autovelox.:entro il 28 luglio 2012 il decreto di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120


In sede di conversione,  del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, avvenuta  con legge 26 aprile 2012 , n. 44, è stato inserito  un articolo (art. 4 ter, comma 15 e 16), che stabilisce che: 
  • "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  dovrà essere emanato il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120
  •  "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" 
 Appare evidente, a parere dello scrivente, chè è uno strafalcione quello di andare ad inserire nella legge 44, sopra citata, le parole "del presente decreto" ,  dal momento che, il decreto -legge 2 marzo 2012, n. 16, non faceva alcun riferimento a questa norma  al momento della sua pubblicazione,  avvenuta  il 2 marzo 2012.
Bisogna inoltre tener presente dell'avvertenza di cui alla legge 44:
"A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione" 


Pertanto, personalmente ritengo di far partire i 90 gg. dal giorno di pubblicazione della legge di conversione, avvenuta il 28 aprile 2012,  e quindi, di  considerare il  28 luglio 2012 il termine ultimo per l'emanazione, fermo restando che qualora non  venisse emanato il famoso decreto di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (entro il predetto termine), troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con annessi e connessi.

 
N.B
 Nessuna responsabilità può essere attribuita al sottoscritto  per eventuali omissioni, inesattezze. E’ gradita la segnalazione di qualsiasi refuso, omissione o inesattezza.
 Mario Serio

Vedi anche:

  Articolo 142 C.d.S.

Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed
i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia
di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati
di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare,
provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità
massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la
determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti
particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi
dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione
di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella
classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi
equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di
persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei
centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi.
Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h)
ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alla Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi
indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti
dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di
prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati; nonché le registrazioni del cronotachigrafo
e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di
esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di
velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 39,00 a € 159,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00.
(punti da decurtare 3)
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma non di oltre sessanta km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500.00 a
€ 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. (punti da decurtare 6). Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
(1)
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00. (punti da
decurtare 10) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 24,00 a € 94,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 , 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei
veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie
e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è
tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis
(Sanzioni da € 849,00 a € 3.395,00) e 3 (Sanzioni da € 730,00 a € 2.921,00) del medesimo
articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto
l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis
del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,in un periodo di due anni, in una ulteriore
 violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni, derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi
di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di
controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della
strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai
sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all’ente da cui dipende l’organo accertatore alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e
12- quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in
concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle
quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla
realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi
comprese le spese relative al personale , nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente Locale trasmette in via informatica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei
proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente
articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a
valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo
nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che
utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e
dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze.Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti
(1) Se le violazioni di cui al comma 9 e 9-bis sono commesse da titolare di patente categoria C – C+E – D – D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell’agente il pagamento della sanzione in misura ridotta, giusto il disposto dell’articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità operative.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città delle autonomie locali, ha approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei
centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto.



Legge n. 44 del 26.04.2012, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16 del 02.03.2012
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012
Art. 4 ter
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ».
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n.175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 171 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010
 
Art. 25. 
  
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
                 in materia di limiti di velocita') 
  
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «di  marcia,»  sono  inserite  le
seguenti: «dotate di apparecchiature  debitamente  omologate  per  il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»; 
    b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro  500  a  euro
2.000.  Dalla  violazione   consegue   la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre
mesi»; 
    c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500  a  euro  2.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»; 
    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento
delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti  dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e'
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le
relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai
commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di
cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei
proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti. 
  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attivita'  di
controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle
spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilita'
interno. 
  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare
complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come
risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del  30  per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al
primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per
ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette
inadempienze». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'  approvato  il  modello   di
relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono
definite le  modalita'  di  trasmissione  in  via  informatica  della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei  proventi  di  cui  al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le  modalita'
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  285
del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un  chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita'.((2)) 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2. 
    
---------------
    
  AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni  dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4-ter,  comma  16)  che
"Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29  luglio
2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. In caso  di  mancata  emanazione  del
decreto entro il predetto termine, trovano comunque  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo
142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285". 

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